La retribuzione spettante per le festività ai lavoratori viene gestita in modo diverso in base al tipo di festività: le festività nazionali vanno retribuite sempre come se cadessero di domenica; per le festività infrasettimanali invece il lavoratore ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo senza che ciò comporti necessariamente un incremento della retribuzione. In caso di lavoratori retribuiti in misura fissa l’importo spettante è pari ad una normale giornata di lavoro compreso ogni elemento accessorio. In caso di lavoratori retribuiti ad ore, per le festività nazionali, spetta la normale retribuzione globale di fatto ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale. Vediamo cosa accade in caso di coincidenza della giornata festiva con periodi di fruizione del congedo di maternità obbligatoria, parentale o malattia. Congedo di maternità L’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera del periodo di paga immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. L’INPS considera indennizzabili tutte le giornate di calendario incluse nel periodo di congedo con la sola esclusione: per gli operai, delle festività cadenti nei periodi di maternità, che restano a carico del datore di lavoro; per gli impiegati delle sole festività coincidenti con la domenica per cui non spetta una retribuzione aggiuntiva. Congedo malattia Nel caso di malattia protrattasi per due successive settimane lavorative senza che il lavoratore sia rientrato in servizio prima del sabato, il giorno della domenica è da computare in un unico periodo di assenza per malattia. E così pure, nell’ipotesi di adozione della settimana corta, se il lavoratore non riprende l’attività lavorativa entro il venerdì, sono da computare in un unico periodo di assenza per malattia i giorni del sabato e della domenica intercorrenti fra le due settimane. In definitiva se il lavoratore rimane assente dal lavoro ininterrottamente per tutto il periodo di malattia per il quale ha avuto il congedo, i giorni festivi o di riposo devono essere conteggiati nel periodo di malattia indicato nel certificato medico. Nella compilazione del certificato se, secondo la valutazione del medico curante, la malattia interessa un arco di tempo comprensivo della festività, quest’ultima non sospende il decorso della prognosi. Nei casi in cui l’INPS si fa carico del trattamento economico per i periodi di malattia, le giornate indennizzabili dall’Istituto sono così determinate: per i lavoratori pagati ad ore i giorni feriali (compreso il sabato) con esclusione di domeniche e festività nazionali e infrasettimanali; per i dipendenti mensilizzati, l’indennità copre tutti i giorni compresi nel periodo di malattia, eccezion fatta per festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica. ll datore ha l’onere di corrispondere la retribuzione durante i periodi di malattia nelle seguenti ipotesi: lavoratori esclusi dall’indennità Inps; primi tre giorni di malattia (cosiddetta «carenza»); festività ricadenti nel periodo di malattia, per i dipendenti retribuiti su base oraria; festività cadenti di domenica, per i dipendenti mensilizzati. È opportuno precisare che, i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono in quale misura l’azienda deve corrispondere un’integrazione dell’indennità a carico dell’INPS, previa lordizzazione della stessa. Congedo parentale Se la fruizione frazionata del congedo avviene su base giornaliera, vanno considerati tra i giorni di congedo anche i giorni festivi, le domeniche (e i sabati in caso di settimana corta), le ferie o le malattie, se questi rientrano nell’unico periodo continuativo di astensione, ossia se non c’è una ripresa dell’attività lavorativa; diversamente, se il genitore interrompe il periodo di astensione e, dunque, riprende a lavorare anche per un solo giorno, le relative assenze intercorrenti non sono computate come giorni di congedo.