Basta il fisco a far fallire la società. Il giudice dichiara insolvente l'azienda che ha ingenti debiti verso l'erario, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, a maggior ragione, delle possibilità di ottenere un pagamento rateale dall'amministrazione. Il default si configura quando l'imprenditore commerciale non ha più le condizioni di liquidità e di credito per soddisfare le proprie obbligazioni in modo regolare e con mezzi normali, a patto che la condizione di impotenza sia strutturale e non solo transitoria: non conta se le cause del dissesto siano imputabili o meno alla società. Così la Corte di Cassazione civile, sez. prima, nell'ordinanza n. 12463 dell'8 maggio 2024. Diventa definitivo il fallimento dell'impresa edile. Il passivo ammesso di soli debiti fiscali ammonta a oltre 770 mila euro, più un accertamento con adesione che porta maggiori imposte e interessi per altri 76 mila più sanzioni per 30 mila: somme che superano ampiamente la stima dei beni proposta dai soci amministratori della srl, anche nel suo valore più favorevole, di circa 740 mila. L'insolvenza, d'altronde, non può essere esclusa dal cospicuo patrimonio della debitrice quando emerge che la società non dispone della liquidità necessaria per pagare i debiti scaduti, a partire da quelli vantati dai creditori ammessi al passivo. Inutile dedurre la nullità “a sorpresa” che si configura quando il giudice non indica alle parti una questione, di fatto o mista di fatto e diritto, rilevata d'ufficio: la sentenza è nulla per violazione del diritto di difesa solo se la parte prospetta le ragioni che avrebbe potuto far valere se sulla questione fosse stato attivato il contraddittorio in modo tempestivo, ciò che i soci e la società non hanno ritenuto di fare; non si possono ritenere tali, nel giudizio di reclamo contro la sentenza di fallimento, la possibilità di impugnare le cartelle di fronte al giudice tributario e quella di ottenere la rateazione del debito. Ai fini dell'insolvenza non conta se le cause del dissesto siano riferibili a rapporti estranei all'impresa né l'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, i quali sono oggetto di valutazione incidentale.