Scatta il reato evasione fiscale per l'amministratore della società che non indica nella dichiarazione Ires la sopravvenienza attiva per la cancellazione di un debito, quando la posta corrispondente è stata esposta come costo di gestione negli esercizi precedenti. La dichiarazione infedele si configura anche per i costi che sono stati soggetti a deducibilità limitata. La rinuncia a un credito da parte della banca o del socio, infatti, pesa sul piano fiscale nell'anno di riferimento perché modifica una posta che va a comporre la base del reddito, a condizione che in passato sia stata indicata come costo, altrimenti non costituisce una sopravvenienza attiva imponibile perché non ha concorso a formare il reddito della società. Così la Corte di Cassazione penale, sez. terza, nella sentenza n. 18216 del 9 maggio 2024. Diventa definitivo il sequestro preventivo disposto per 2,1 milioni di euro a carico della legale rappresentante e per pochi spicci a carico della spa, mentre il sostituto pg chiedeva l'accoglimento del ricorso. Due gli addebiti all'imprenditrice indagata per il reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 10/03/2000 n. 74 per la mancata indicazione di sopravvenienze attive: a rinunciare ai crediti sono la banca, che riconosce la natura anatocistica degli interessi praticati sul conto, e il socio, che dà un po' di respiro sugli interessi annui di un prestito obbligazionario concesso alla spa. Ma nella dichiarazione Ires non ce n'è traccia: l'evasione, appunto, supera i 2,1 milioni di euro. Contro le misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. E nel nostro caso la motivazione del provvedimento non risulta mancante né apparente. La sopravvenienza a favore della società si realizza ogni volta che una posizione debitoria, già annotata come tale, deve ritenersi cessata e quindi assume una connotazione attiva: va assoggettata a imposizione nell'esercizio in cui acquista certezza ed emerge in bilancio. Nessun dubbio che sia rilevante sul piano fiscale la rinuncia al credito da parte della banca: modifica la base imponibile perché riduce i costi che concorrevano a formarla in due esercizi precedenti, mentre non sono dimostrati i presupposti per applicare agli interessi passivi l'articolo 96 del dpr del 22/12/1986 n. 917.