Impatto dei contributi Covid-19 sul riporto delle perdite fiscali

Pur restando deducibili i costi a essi collegati, tali aiuti economici, non concorrenti alla formazione del reddito d’impresa, non riducono l’ammontare dei componenti negativi riportabili

Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è pubblicato l’atto di indirizzo del 22 dicembre 2025 che fornisce chiarimenti in materia di disciplina del riporto delle perdite fiscali quando nel periodo d’imposta sono presenti proventi esenti. Il documento precisa che i contributi destinati alle imprese, compresi quelli erogati sotto forma di crediti d’imposta, non possono essere considerati né proventi esenti né proventi esclusi.

Le norme che li istituiscono stabiliscono, infatti, che tali contributi non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, non rilevano ai fini Irap e non incidono sul calcolo del pro-rata delle spese generali e degli interessi passivi previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Pur restando deducibili i costi a essi collegati, questi contributi non riducono l’ammontare delle perdite fiscali riportabili.

L’articolo 84 del Tuir prevede che la perdita sia diminuita dei proventi esenti, al netto dei componenti negativi non dedotti. La norma, osserva il Df, distingue i proventi esenti da quelli esclusi, categoria introdotta con la riforma dell’Ires del 2004 che ha previsto per questi ultimi un trattamento simile ai proventi imponibili, consentendo la deducibilità dei costi correlati e il riporto delle perdite.

Negli anni successivi sono state introdotte diverse misure agevolative, come i contributi emergenziali legati alla pandemia da Covid-19, che il legislatore ha qualificato come “non concorrenti” alla formazione del reddito, senza ricondurli né tra gli esenti né tra gli esclusi. Si tratta di un tertium genus, confermato anche dal decreto legislativo n. 13/2024, che distingue espressamente redditi esenti, esclusi o non concorrenti.

Poiché l’articolo 84 fa riferimento esclusivamente ai proventi esenti, la riduzione delle perdite fiscali non si applica ai contributi qualificati come non concorrenti. Per questi ultimi restano comunque deducibili sia i costi specifici sia quelli promiscui, come confermato dalle stesse norme emergenziali che li hanno esclusi dal calcolo del pro-rata generale e di quello relativo agli interessi passivi. Tale impostazione, più favorevole rispetto a quella prevista per i proventi esenti, si applica anche a tutte le altre agevolazioni che adottano formulazioni analoghe.

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