Indennità di fine servizio, la composizione del fondo definisce la tassazione
Agenzia delle Entrate esclude la riduzione di imponibile per le somme non derivanti da premi di produttività

Con la risposta n. 249 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indennità una tantum corrisposta da una Cassa di Previdenza e Assistenza ai propri iscritti al momento della cessazione dal servizio, il cui fondo è alimentato prevalentemente da contributi devoluti dal Ministero (circa il 95%) e non da premi di produttività o incentivi, deve essere qualificata come "altre indennità e somme" e, di conseguenza, assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, risultando integralmente imponibile secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del Tuir.