Esdebitazione dei debiti: imposta fissa di 200 euro
L'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale del decreto di esdebitazione del debitore incapiente: il provvedimento deve essere registrato, ma non è soggetto a tassazione proporzionale

Chi non è più in grado di pagare i propri debiti può, in presenza di determinati requisiti, ottenere dal giudice un provvedimento che impedisce ai creditori di procedere al recupero delle somme rimaste insoddisfatte. Ma questo decreto deve essere registrato? E soprattutto, quanto si paga di imposta di registro? A rispondere è l'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 10 del 14 ottobre 2026, che interviene su una questione caratterizzata da interpretazioni differenti tra i Tribunali.
Il chiarimento è netto: il decreto di esdebitazione del sovraindebitato incapiente è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e non all'imposta proporzionale.
Una distinzione importante, perché il tributo non viene determinato in percentuale sull'ammontare dei debiti divenuti inesigibili.



