Sono escluse dal reddito di lavoro autonomo le spese sostenute per conto del cliente e da questi rimborsate a decorrere dal 2025. È questa una delle principali novità relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo previste dalla bozza di decreto recante la riforma IRES e IRPEF, approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024. Nel riscrivere le regole per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione, il legislatore delegato ha innanzitutto sostituito l’attuale art. 54 TUIR, con gli articoli da 54 a 54-octies, quindi, ha espressamente disposto che “il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta (vale il principio di cassa). Lavoro autonomo: somme escluse dalla determinazione del reddito Ma senza dubbio la novità più significativa è la previsione contenuta nell’art. 54, comma 2, TUIR secondo la quale nel calcolo del reddito di lavoro autonomo non devono essere considerati e, quindi, non concorrono alla sua formazione: - i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; - il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; - il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi. Si tratta di una novità di particolare impatto da un punto operativo, se si considera che ad oggi il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto del cliente non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e (specularmente, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, non concorrono neanche alla formazione della base imponibile IVA). Tali spese - come anche ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 58 del 2001 - non concorrono alla formazione del reddito soltanto a condizione che le stesse non costituiscano il mezzo per assolvere l’incarico, ma l’oggetto del mandato stesso (i.e. pagamento di bollo, imposte, etc.) e devono essere appositamente documentate. Di contro, le spese sostenute in nome proprio, ma per conto del cliente concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo e allo stesso tempo sono ammesse in deduzione dal reddito, nel rispetto dei limiti percentuali e di spesa massima previsti dalla legge. Si pensi a titolo esemplificativo alle spese di vitto e alloggio che un contribuente può sostenere nello svolgimento di un mandato professionale; tali spese, pur concorrendo integralmente alla formazione del reddito, sono ammesse in deduzione nel limite del 75% del loro ammontare e nel limite massimo del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Cosa prevede il decreto attuativo della delega fiscale Per effetto delle modifiche apportate all’art. 54 TUIR, non concorrerà alla formazione del reddito il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Infatti, l’art. 6, comma 2, lettera b), della bozza di decreto dispone che i rimborsi analitici delle spese sostenute per l’esercizio della professione non concorrono alla formazione del reddito: - dal lato attivo (non si applica la ritenuta da parte del committente); - dal lato passivo (indeducibilità dei costi rimborsati). Tuttavia, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non sono ammesse in deduzione dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. È quanto previsto dal nuovo art. 54-ter “Rimborsi e riaddebiti” che però stabilisce che le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, laddove addebitate analiticamente in capo al committente e da quest’ultimo non rimborsate, sono deducibili a partire dalla data in cui: - il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni; - la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa; - il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto. Si segnala, infine, che le spese in questione, laddove siano di importo non superiore a 2.500 euro comprensivo del compenso ad esse relativo, che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.