Il mese di agosto è notoriamente il periodo dell’anno in cui la maggior parte dei contribuenti italiani si gode il meritato riposo. Tuttavia, è bene conoscere quali sono le proroghe delle scadenze tributarie in maniera tale da organizzarsi senza dover “star dietro” ad Agenzia delle Entrate, concessionari per la riscossione, consulenti e commercialisti, etc. Esistono diversi differimenti e non sempre sono allineati. L’approssimarsi del mese di agosto è allora l’occasione per fare un po' di chiarezza sulla questione della sospensione “estiva” dei termini. Voce per voce, quali sono i diversi tipi di differimento dei termini tributari applicabili nel mese di agosto 2024? Sospensione generale termini per adempimenti e pagamenti fiscali Anche quest’anno trova applicazione la norma di differimento generale dei termini degli adempimenti e pagamenti fiscali. In particolare, tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti di imposte e tributi (ad esempio, modello F24) che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto 2024 possono essere effettuati entro l’ultimo giorno di tale periodo (i.e. 20 agosto 2024) senza alcuna maggiorazione (né interessi, né sanzioni). Suggeriamo sempre di consultare lo scadenzario ufficiale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul suo sito web ufficiale, che tiene conto della suddetta sospensione feriale. (art. 37, comma 11-bis, primo periodo, D.L. n. 223/2006) Sospensione termini per richieste ai contribuenti I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate e da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre 2024, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA. (art. 37, comma 11-bis, secondo periodo, D. L. n. 223/2006) Sospensione termini di pagamento per comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari I termini per il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatici (c.d. comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari di cui all’art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e di controlli formali (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata sono sospesi nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre 2024. (art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016) Sospensione invio di comunicazioni e inviti ai contribuenti Nel periodo che va dal 1° al 31 agosto 2024 - c.d. sospensione “estiva” (così come nel periodo che va dal 1° al 31 dicembre 2024, c.d. sospensione “natalizia”) - è sospeso l’invio di comunicazioni e inviti al contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti atti: a) comunicazioni di irregolarità derivanti dagli esiti dei controlli automatizzati (articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972); b) comunicazioni di irregolarità degli esisti dei controlli formali (36-ter, D.P.R. n. 600/1973); c) comunicazioni di irregolarità degli esisti della liquidazione selle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata; d) inviti all’adempimento. Questa previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto-4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori (vedasi paragrafi precedenti). Tale sospensione trova però un’eccezione in casi di indifferibilità e urgenza; in quest’ultimo scenario, la sospensione non trova quindi applicazione. Secondo quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 2 maggio 2024, casi di eccezione (in cui non si applica la sospensione) possono essere i seguenti: - le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute; - l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’art. 331 c.p.p.; - l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo. Nota bene È utile precisare come, a differenza del periodo estivo, per il periodo di sospensione “natalizia” non corrisponde alcuna sospensione dei termini di adempimenti e pagamenti fiscali. (art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024) Sospensione termini processuali Le scadenze nell’ambito del contenzioso tributario che cadono nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto 2024 sono congelate e i termini decorrono a partire dal 1° settembre 2024. Durante questo mese di sospensione feriale si assiste a una vera e propria interruzione dei termini processuali, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza o della prescrizione dei termini. Un esempio Un atto (es. cartella di pagamento) notificato il 31 luglio 2024 non avrà scadenza (per l’impugnazione davanti alle Corti tributarie) il 29 settembre 2024 (ordinari 60 giorni) ma il 30 ottobre 2024 (60 giorni ordinari + 31 giorni di sospensione). Il periodo di 31 giorni (dal 1° al 31 agosto) è cumulabile anche con i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione; il termine per l’impugnazione davanti alla Corte tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di adesione all’accertamento da parte del contribuente (art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997); ne consegue che nel calcolo dei termini di impugnazione conseguenti alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione si deve tener conto non solo del periodo di sospensione di 90 giorni, ma anche dell’eventuale sospensione feriale dei termini processuali (come anche chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 65/E del 28 giugno 2001, paragrafo 4.2). (art. 16, comma 1, D.L. n. 132/2014, che modifica l’art. 1 della legge n. 742/1969) (art. 7-quarter, comma 18, D.L. n. 193/2016) Concordato preventivo biennale: differimento scadenza pagamento imposte Per coloro che hanno optato per il concordato preventivo biennale, è prevista la possibilità di versare le imposte sui redditi con maggiorazione dello 0,40% entro la scadenza del 30 agosto 2024. L’anno 2024 rappresenta il primo anno di debutto del concordato; secondo le regole di tale concordato, i soggetti che rientrano nel campo di applicazione degli ISA possono effettuare il versamento del saldo e del primo acconto (in un’unica soluzione o come prima rata) entro la data del 31 luglio 2024 (senza maggiorazione) anziché entro il 30 giugno 2024 come invece previsto per la generalità dei contribuenti. Tuttavia, con l’entrata in vigore della norma, erano sorti dubbi se l’ulteriore differimento di un mese (dal 31 luglio al 30 agosto) fosse possibile per i soggetti in concordato; il dubbio dovrebbe essere stato sciolto con l’approvazione di una specifica norma (“schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale)” nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024. (art. 37, D.Lgs. n. 13/2024 e successive modifiche) In sintesi Per una maggiore semplificazione, si riassume in forma tabellare il quadro delle sospensioni: Riferimento normativo Scenario Periodo art. 37, comma 11-bis, primo periodo, D.L. n. 223/2006 Proroga adempimenti e versamenti fiscali dal 1° agosto 2024 al 20 agosto 2024 art. 37, comma 11-bis, secondo periodo D.L. n. 223/2006 Sospensione termine per richiesta informazioni e documenti ai contribuenti dal 1° agosto 2024 al 4 settembre 2024 art. 7-quater, comma 17, D.L. n. 193/2016 Sospensione termine versamento avvisi bonari dal 1° agosto 2024 al 4 settembre 2024 art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024 Sospensione termine invio avvisi bonari dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024 art. 16, comma 1, D.L. n. 132/2014 Sospensione termini processuali dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024 art. 7-quater, comma 18, D.L. n. 193/2016 Sospensione acc. adesione cumulabile con sospensione feriale termini processuali dal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024 art. 37, D.Lgs. n. 13/2024 Pagamento imposte soggetti in concordato biennale dal 31 luglio 2024 al 30 agosto 2024