Quando si occupa della revisione dell’IRPEF, la legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) dedica una serie di principi anche al reddito di lavoro autonomo. L’obiettivo è quello di semplificare e rendere più omogenei i criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. Per certi versi, quindi, si sta tentando di avvicinare alcuni criteri di determinazione del reddito a quelli previsti per le imprese senza, però tralasciare quelle che sono le grandi differenze tra le due categorie reddituali, prima fra tutte i diversi principi guida ovvero quello di cassa per il reddito di lavoro autonomo e di competenza per il reddito d’impresa. In questa ottica si registrano alcune modifiche ai criteri di determinazione (e tassazione) delle plusvalenze, delle minusvalenze e degli ammortamenti. Proviamo ad analizzare le novità in arrivo, così come risultano dalle bozze del decreto attuativo che, è bene ricordarlo, al momento è ancora in fase dibattimentale, seppur già approvato, in prima lettura, dal Governo. Plusvalenze e minusvalenze Per le plusvalenze e minusvalenze l’obiettivo è quello di avvicinare l’attuale disciplina alle disposizioni riguardanti il reddito d’impresa A tale fine, debutta, anche nel reddito di lavoro autonomo, la disciplina prevista per le imprese e contenuta nell’art. 164, comma 2, del TUIR. Secondo quanto prevede tale norma, plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato, che si applica, ad esempio, per i beni mobili, per i mezzi di trasporto a motore a deducibilità limitata e per le apparecchiature telefoniche. Permangono, però, alcune differenze sostanziali. Infatti, a differenza di quanto stabilito nell’ambito dei redditi d’impresa dall’art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state percepite e non sono rateizzabili. Come si legge nella relazione illustrativa al decreto, tale differenza di trattamento si giustifica, comunque, considerato che il reddito di lavoro autonomo è tassato nel momento della percezione dei proventi secondo un criterio di imputazione per cassa, a differenza dei redditi d’impresa tassati per competenza. Contratti di locazione finanziaria Un’altra novità riguarda la cessione dei contratti di locazione finanziaria. In particolare, per la cessione di tali contratti, aventi a oggetto beni immobili o beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, viene recepito quanto già precisato dalla prassi (fra le altre, vedi la risoluzione n. 212/E del 2007) secondo cui in tal caso concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima. Ammortamenti Per quanto riguarda la disciplina sugli ammortamenti, per ora viene confermata l’attuale disciplina per l’acquisizione degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, prevedendo l’indeducibilità delle quote di ammortamento relative a tali immobili e la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi. Comunque, si introducono anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo le disposizioni previste per i redditi d’impresa dall’art. 102 del TUIR. Pertanto, viene prevista la riduzione alla metà della quota di ammortamento deducibile nel primo periodo d’imposta nonché la deducibilità del costo residuo del bene non ancora completamente ammortizzato, in caso di sua eliminazione dall’attività. Tale ultima norma non sarà applicabile in caso di destinazione di un bene a finalità estranee all’attività artistica o professionale in quanto, in questo caso, si applicheranno le disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze e di deduzione delle minusvalenze. Spese di ammodernamento e ristrutturazione immobili Novità si registrano anche relativamente alle spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente. In base alla norma attualmente in vigore (art. 52, comma 2 TUIR), tali spese - che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono - sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro e l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Con le modifiche che si vogliono introdurre viene prevista la deducibilità delle stesse (in misura integrale ovvero pari al 50% per gli immobili a uso promiscuo), da ripartire in quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei cinque successivi. Le spese relative alla manutenzione ordinaria dei beni immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività restano deducibili (in misura integrale ovvero pari al 50% per gli immobili a uso promiscuo) nell’esercizio di sostenimento, secondo il criterio di cassa. Viene, in tal modo, eliminata la parte della norma che prevede la deducibilità di tali spese, nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dai registri contabili, e per l’eventuale eccedenza, in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi. La ragione di questa modifica viene spiegata nella relazione illustrativa: si legge, infatti, che l’attuale regola, mutuata dalla disciplina del reddito d’impresa, mal si attaglia alle attività di lavoro autonomo, a causa dell’esiguità del valore dei beni materiali ammortizzabili generalmente utilizzati nell’esercizio dell’arte o professione. Comunque, restano deducibili nell’esercizio di sostenimento, secondo il criterio di cassa, in misura integrale o pari al 50%, a seconda se l’immobile utilizzato nell’esercizio dell’attività è, rispettivamente, strumentale o a uso promiscuo, le spese per i servizi relativi a detti immobili (ad esempio, spese per utenze: energia elettrica, gas, acqua; spese per servizi di pulizia, etc.).