Lo schema di decreto legislativo di revisione dell’IRPEF e dell’Ires, approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, in attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023) prevede, tra gli altri, un intervento finalizzato all’avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili e, quindi, all’eliminazione/riduzione del doppio binario. L’obiettivo dichiarato delle modifiche è quello di arrivare a una derivazione sempre più accentuata del risultato fiscale da quello contabile. A tal fine le modifiche previste dall’art. 10 dello schema di decreto legislativo prevedono la rimozione di alcune variazioni fiscali di carattere temporaneo (destinate a riassorbirsi nel corso del tempo). La valutazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi La legge delega aveva opportunamente individuato le opere, le forniture di beni e servizi di durata ultrannuale fra le componenti passibili di avvicinamento tra il dato contabile e quello fiscale; in tal senso, occorrerebbe attribuire rilevanza fiscale alla contabilizzazione al costo delle commesse ultrannuali, se prevista in bilancio. La prima modifica riguarda gli articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del TUIR. Con riferimento alle commesse ultrannuali si segnala che per le opere, forniture e i servizi di durata superiore a 12 mesi la cui esecuzione ha avuto inizio dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, non è più possibile, ai fini fiscali, optare per la valutazione al costo e, conseguentemente, rinviare l'imputazione dei corrispettivi all'esercizio nel quale le opere sono consegnate e i servizi ultimati, con conseguente differimento dell'utile fino al completamento della commessa. Pertanto, secondo il testo vigente dell’art. 93 TUIR, la valutazione al costo delle rimanenze ultrannuali deve essere oggetto di una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi pari alla differenza tra l'ammontare fiscalmente rilevante (ovvero l’importo determinato applicando la valutazione in base ai corrispettivi pattuiti) e quanto stanziato a conto economico. Lo schema di decreto legislativo interviene sul comma 6 dell’art. 93 sostituendolo con la seguente formulazione: “in deroga alle disposizioni dei commi 1, 2 e 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini della determinazione del reddito”. La modifica avvicinerebbe la disciplina fiscale alle rappresentazioni di bilancio anche per gli OIC adopter, riconoscendo quindi fiscalmente il criterio del costo che permette di imputare i corrispettivi all’esercizio di consegna delle opere o di ultimazione dei servizi; il metodo del costo è ovviamente valido ai fini della determinazione del reddito sempreché lo stesso sia applicato in conformità ai corretti principi contabili. Con riferimento alla valutazione delle commesse infra-annuali, l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 93 del 2023) si è espressa nel ritenere non applicabile ai fini fiscali il criterio della percentuale di completamento; pertanto, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, le commesse di durata inferiore ai 12 mesi, in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, devono essere sempre valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92, comma 6, TUIR); il metodo fiscale non può essere disapplicato invocando il principio di derivazione rafforzata, posto che il metodo della percentuale di completamento si esaurisce in un fenomeno meramente valutativo. La modifica contenuta nello schema di decreto legislativo sostituisce il comma 6 dell’art. 92 TUIR come segue: “i prodotti in corso di lavorazione e le opere, le forniture e i servizi, per i quali non trova applicazione l’articolo 93, in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso. Tuttavia, le imprese che contabilizzano in bilancio tali opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il suddetto metodo anche ai fini della determinazione del reddito”. Entrambe le modifiche riconoscono valenza fiscale al metodo di valutazione dei principi contabili nazionali, eliminando l’obbligo di effettuare variazioni temporanee in aumento o in diminuzione. Le ulteriori modifiche L’art. 10 dello schema di decreto legislativo contiene due ulteriori modifiche: - l’eliminazione della possibilità di rateizzare i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi dovuti in base a contratti e in conto esercizio di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili; - l’abrogazione delle valutazioni fiscali sulle differenze di cambio. Facoltà di rateazione di contributi o liberalità La prima modifica prevede la soppressione delle parole “o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto” all’attuale testo dell’art. 88, comma 3, lettera b), TUIR; pertanto, i suddetti contributi e liberalità concorreranno integralmente a formare il reddito dell’esercizio in cui sono incassati. Nel caso di specie, non si potrà più effettuare una variazione in diminuzione per l’importo rateizzato da riprendere in aumento in quote costanti nei periodi di imposta successivi. Differenze di cambio La seconda modifica abroga interamente il comma 3 dell’art. 110 TUIR dando piena rilevanza fiscale alla valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio dei crediti e dei debiti in valuta. Anche in questo caso, si semplificherà il calcolo della base imponibile del reddito d’impresa poiché le variazioni in aumento delle perdite su cambi non realizzate e le variazioni in diminuzione degli utili su cambio non realizzati (da riversare integralmente nel periodo di imposta successivo) al termine dell’esercizio non saranno più necessarie. Non sarà più necessario alimentare la relativa fiscalità differita per tenere conto della diversa rilevanza civilistica/fiscale dell’operatività in valute estere.