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Reddito di Emergenza: domande entro il 30 giugno. Destinatari e requisiti

L'INPS ha attivato il servizio per la presentazione delle domande di Rem, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica

Inps – Messaggio n. 2131 del 22 maggio 2020


L’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.O., n. 128 del 19 maggio 2020), ha istituito il Reddito di emergenza: una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il diritto al beneficio è subordinato al possesso dei requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.

Secondo quanto disposto dal decreto, il REm potrà essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020 (articolo 82, commi 1 e 7, del D.L. n. 34 del 2020).

Al fine di garantire la tempestiva gestione delle domande, e in attesa dell’imminente pubblicazione della circolare applicativa, a partire dalla data odierna i cittadini potranno inviare le domande di Reddito di emergenza dal sito internet dell’Istituto, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche di Caf e Patronati.

Requisiti

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

– residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
– reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro;
– Isee inferiore a 15mila euro.

Incompatibilità

Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto-legge n. 34/2020. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi del Rem;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza ovvero misure aventi finalità analoghe.

Importo

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza utilizzato per il reddito di cittadinanza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Detenuti e degenti

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonchè coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti tali soggetti, il parametro della scala di equivalenza non ne tiene conto.

Domanda

Il Rem è riconosciuto ed erogato dall’INPS previa richiesta telematica. Le richieste di Rem possono essere presentate presso Caf o Patronati.

Revoca del beneficio

Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

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