Il decreto Coesione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2024, ha introdotto una serie di sgravi totali spettanti ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire da settembre 2024 e fino a dicembre 2025 (art. 22-24 D.L. n. 60/2024). Si tratta di misure compatibili con la maxideduzione del costo del lavoro (art. 4 del D.lgs. n. 216/2023) ma non cumulabili tra loro e con altri sgravi contributivi, oltre che soggette ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sgravio giovani - Il decreto Coesione (art. 22 D.L. n. 60/2024) stabilisce che, per le assunzioni effettuate a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, al datore di lavoro che assume giovani under 35 anni di età al primo impiego stabile spetta uno sgravio contributivo totale. La misura è soggetta ad autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Deve trattarsi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato con un lavoratore che non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sia mai stato occupati a tempo indeterminato in precedenza. N.B. L’esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Lo sgravio è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dello stesso lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Sgravio totale donne - Il decreto Coesione (art. 23 D.L. n. 60/2024) stabilisce che, per le assunzioni effettuate a partire da settembre e fino a dicembre 2025, al datore di lavoro che assume una lavoratrice donna spetta uno sgravio contributivo totale. Il datore deve essere regola con il DURC e rispettare i principi generali di fruizione dei benefici (art. 31 del D.lgs. n. 150/2015). Deve trattarsi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato con una donna priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno: ventiquattro mesi; sei mesi se residente nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile. Incremento occupazionale - Ai fini della legittima spettanza dello sgravio donne, sia strutturale che totale, il computo dei dipendenti in forza all’azienda deve essere epurato dai soggetti esclusi per espressa previsione di legge dal calcolo della forza lavoro, come ad esempio: gli apprendisti; i lavoratori somministrati; i lavoratori assunti all’esito di esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità. I lavoratori a tempo parziale devono essere considerati pro quota, mentre i lavoratori intermittenti vanno computati in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto nell’arco di ciascun semestre. La verifica dell’incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, va effettuata mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento, con quello medio dei 12 mesi precedenti, con riguardo alla nozione di “impresa unica”: l’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro. Sono in ogni caso esclusi dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento hanno abbandonato il posto di lavoro a causa di: dimissioni volontarie; invalidità sopravvenuta; pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa. Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, è necessario rispettare la condizione consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Cumulo con maxideduzione -La Legge di Bilancio 2024 ha previsto che, a partire dal 2024, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale. Inoltre, la deduzione è maggiorata nella misura del 130 per cento in caso di assunzione di un lavoratore appartenente ad una di queste categorie: lavoratrici e lavoratori molto svantaggiati; persone con disabilità o che rientrano in categorie svantaggiate; giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile; donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinati territori; donne vittime di violenza; lavoratori o lavoratrici con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; ex percettori del reddito di cittadinanza senza i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione. Si attende il provvedimento attuativo che dovrebbe chiarire anche più nel dettaglio, rispetto alla norma, le regole di calcolo.