Con la risposta n. 108 del 17 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla Registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere. Ai sensi dell'articolo 37 del d.P.R. n. 131/1986 (TUR) sono soggetti all'imposta di registro «gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio [...] anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato». L'articolo 8 della Tariffa, Parte I, del TUR (rubricato «Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti giudiziari») contiene un'elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione in termine fisso, individuandone, altresì, la relativa misura di imposta; a tali atti è riconducibile il provvedimento giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui alla lettera d) del comma 1 del citato articolo 8, concernente gli atti giudiziari «non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale». L'articolo 10 del TUR (rubricato «Soggetti obbligati a richiedere la registrazione»), dispone, alla lettera c), che sono obbligati a chiedere la registrazione «i cancellieri e isegretari perle sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni». L'articolo 59 del TUR (rubricato «Registrazione a debito») dispone alla lettera a) del comma 1 che «Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura.» Come chiarito con la risoluzione 19 novembre 2015, n. 95/E, in linea generale, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale rileva la previsione dettata dall'articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, secondo cui si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell'imposta, «le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato». La stessa risoluzione ha precisato che per l'applicazione di tale disposizione occorre tener conto delle previsioni dettate dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia dispese di giustizia, approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In particolare, l'articolo 158 del predetto testo unico stabilisce, al comma 1, che «Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: [...] c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo; [...]». Le spese prenotate a debito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 158, sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. Il successivo articolo 159 stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio «se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall'amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l'imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte». Dal quadro normativo e di prassi sopra delineato, emerge che, nell'ipotesi di procedimenti in cui è parte un'amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione. Come chiarito dalla citata risoluzione n. 95/E del 2015, tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10, lettera c) del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell'imposta di registro; la quota residua di imposta deve, quindi, essere corrisposta dall'altra parte processuale. L'ipotesi di registrazione dell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana di persone straniere, ricade tra le fattispecie di cui all'articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR, trattandosi di registrazione di provvedimento «in cui è parte un'amministrazione dello Stato». Ne consegue che, in base alla richiamata normativa, l'imposta di registro è prenotata a debito, cioè senza contemporaneo pagamento dell'imposta, se a carico dell'amministrazione. Quando, invece, l'ordinanza dispone la compensazione delle spese processuali, se la registrazione è chiesta dall'amministrazione, l'imposta di registro dell'ordinanza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall'altra parte. Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto che secondo quanto rappresentato l'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana degli Istanti ha statuito anche la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) del TUR e dell'articolo 159 del d.P.R. n. 115 del 2002, si applica la registrazione con prenotazione a debito per la metà dell'imposta di registro con liquidazione dell'imposta di registro per la restante metà a carico degli Istanti.