Il D.L. n. 34 del 29 marzo 2024 (decreto Agevolazioni fiscali) riapre i termini per poter fruire del ravvedimento speciale previsto dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 174-178, legge n. 197/2022). Il termine per il pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità od omissioni è fissato al 31 maggio 2024. Cos’è il ravvedimento speciale Il ravvedimento speciale consiste nella facoltà, applicabile ai soli “tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate”, di regolarizzare le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti”, con il pagamento della sanzione pari a 1/18 del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti (in mancanza di previsioni contrarie, gli interessi dovuti per il ravvedimento speciale sono quelli previsti per il ravvedimento ordinario, cioè gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”, ex art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997). Per effetto delle modifiche legislative intervenute, il termine entro cui beneficiare del ravvedimento speciale, per quanto riguarda gli anni d’imposta 2021 e precedenti, fissato al 30 settembre 2023 con versamento in unica soluzione o rateizzato, veniva prorogato al 20 dicembre 2023 con l’obbligo, però, di versare le somme dovute in unica soluzione (art. 3-bis, D.L. n. 132/2023, convertito dalla legge n. 170/2023). Norma di interpretazione autentica Con norma di interpretazione autentica (art. 21 del D.L. n. 34/2023) è stato, peraltro, chiarito che: - sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili mediante i controlli automatizzati ai fini dell’IVA (art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e delle imposte sui redditi (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) (ad esempio, l’omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione); - sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di natura formale, relative all’IVA, alle imposte sui redditi e all’IRAP e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta (cfr. circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, par. 1), commesse fino al 31 ottobre 2022, che potevano essere definite ai sensi dell'art. 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022 (anche se la norma che esclude il ravvedimento speciale si riferisce alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, dovrebbe ritenersi, per motivi di coerenza interpretativa, che siano escluse dal nuovo ravvedimento speciale anche le violazioni formali commesse tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2022); - sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata (fatte salve, ovviamente, le ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento); devono, quindi, considerarsi escluse dal ravvedimento speciale le violazioni “commesse quando la dichiarazione risulti omessa” e quelle “relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione)” (così risoluzione 6 dicembre 2023, n. 67/E) e le violazioni in materia di ISI (risoluzione 19 giugno 2023, n. 28/E); - sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 4, D.L. n. 167/1990); - sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'IVAFE, all'IVIE (art. 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, D.L. n. 201/2011), non rilevabili mediante controlli automatizzati e a prescindere dalla violazione dei predetti obblighi di monitoraggio (ad esempio, un soggetto che non ha compilato il quadro RW per titoli posseduti all’estero e non ha dichiarato i relativi interessi maturati, può regolarizzare mediante ravvedimento speciale le violazioni ai fini IRPEF e IVAFE ma non quelle relative al quadro RW, che potranno comunque essere regolarizzate mediante ravvedimento ordinario). Estensione al periodo d’imposta 2022 L’art. 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023, convertito dalla legge n. 18/2024) ha esteso la possibilità di regolarizzare le violazioni mediante ravvedimento speciale “anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022”. La formulazione della norma - come confermava anche la Relazione tecnica all’emendamento poi approvato - faceva ritenere che non si trattasse di una riapertura dei termini per poter beneficiare del ravvedimento speciale anche in relazione ai periodi d’imposta precedenti, in quanto la norma si riferiva espressamente e specificamente alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Nuovo termine per il versamento e la rimozione delle violazioni L’art. 7, commi 6 e 7 del D.L. n. 39/2024: - proroga il termine per poter fruire del ravvedimento speciale dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024; - prevede espressamente la possibilità di applicare il ravvedimento speciale alle violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti”, per coloro che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione avvalendosi della tregua fiscale di cui alla legge di Bilancio per il 2023, riaprendo, così, la possibilità di beneficiare del ravvedimento anche per I periodi d’imposta pregressi. A tal fine, la norma prevede che il versamento delle somme dovute (imposta, interessi e sanzioni ridotte a 1/18) debba avvenire “entro il 31 maggio 2024”, in “un’unica soluzione”, rimuovendo le irregolarità od omissioni che si intendono sanare. Per beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, par. 2). Pagamento rateale La norma consente, peraltro, una particolare forma di pagamento rateale, prevedendo che i soggetti che non si sono avvalsi del ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023 possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a 5 delle 8 rate (“di pari importo”) previste dall’art. 1, comma 174, della legge n. 197/2022 (la scadenza della quinta rata è fissata al 31 marzo 2024 che, per effetto delle festività, viene a cadere il 2 aprile 2024). In questo modo, i nuovi “ravveduti” verranno ad allinearsi ai soggetti che si sono avvalsi della tregua fiscale, e dovranno versare le rate residue (sesta, settima e ottava rata) entro i termini previsti dal medesimo comma 174, vale a dire: 30 giugno 2024 (che scala al 1° luglio); 30 settembre 2024; 20 dicembre 2024. Perfezionamento della regolarizzazione La regolarizzazione si perfeziona: - con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 (in un'unica soluzione ovvero con il versamento delle 5 rate su 8), anche mediante compensazione (circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, par. 2); - con la rimozione delle irregolarità od omissioni. A tal riguardo, si osserva che ove la regolarizzazione postuli la presentazione di una dichiarazione integrativa, è previsto, limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione, lo slittamento dei termini di decadenza per l’accertamento (art. 1, comma 640, della legge n. 190/2014). Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione per omesso versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, oltre agli interessi nella misura del 4% annuo (art. 20, D.P.R. n. 602/1973), con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Come è stato chiarito, infatti, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, “non possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 (ad esempio, la maggiorazione delle sanzioni in caso di decadenza e la disciplina del lieve inadempimento), stante il mancato rinvio a tale disposizioni nella disciplina della definizione de qua” (circolare 27 gennaio 2023, n. 2, par. 2). In ogni caso, restano validi i ravvedimenti già effettuati al 30 marzo (data di entrata in vigore del decreto legge).