Con la risposta n. 123 del 3 giugno 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione delle plusvalenze realizzate da un soggetto residente negli USA. In base all'articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, si considerano prodotti in Italia da non residenti "i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti" (con alcune eccezioni espressamente indicate nella medesima lettera). La normativa interna, tuttavia, deve essere coordinata con il diritto internazionale pattizio, la cui prevalenza è pacificamente riconosciuta nell'ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancita dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, viene in rilievo l'articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione che, come chiarito nel Commentario al paragrafo 5 dell'articolo 13 del Modello OCSE nella versione approvata nel 2017 (corrispondente al paragrafo 4 dell'articolo 13 del Trattato tra Italia e Stati Uniti) include le plusvalenze da cessione di partecipazioni. L'applicazione di tale disposizione del Modello OCSE, peraltro, era stata già oggetto di chiarimenti nell'ambito della risposta ad interpello del 20 marzo 2022, n. 135. In detta risposta ad interpello, sebbene con riguardo alla Convenzione con il Belgio, è stato chiarito che l'articolo 13, paragrafo 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni, stabilisce che le plusvalenze da cessione di partecipazioni "sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente".