Ci siamo, la pace fiscale entra nel vivo. Infatti, dopo l’antipasto di novembre (quando i contribuenti hanno avuto modo di misurarsi con la definizione agevolata degli atti di accertamento), è nel 2019 che la quasi totalità delle definizioni agevolate e sanatorie esplicherà i suoi effetti. E nel 2019 dovranno essere effettuati quasi tutti i più importanti adempimenti, a partire dalla presentazione dei modelli, laddove previsti, per non parlare del pagamento della prima o unica rata del dovuto. Poiché le agevolazioni sono tante e diverse l’una dall’altra in termini di adempimenti e relative tempistiche, può essere utile tracciare una mappa di tutto ciò che i contribuenti devono ricordare e porre in essere a partire dal 2019. Definizione agevolata PVC La norma (art. 1, D.L. n. 119/2018) dà la possibilità ai contribuenti di definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24 ottobre 2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA. È possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Cosa Quando Presentazione del modello (modalità in attesa di definizione con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate) 31 maggio 2019 Versamento delle imposte autoliquidate 31 maggio 2019 Rateazione Massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Interessi su rateazione Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (0,8% nel 2019) calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Definizione agevolata atti di accertamento Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo il 24 ottobre 2018. Cosa Quando Versamento del dovuto per gli accertamenti con adesione sottoscritti ma non perfezionati al 24 ottobre 2018 13 novembre 2018 Versamento del dovuto per gli altri atti 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo il 24 ottobre 2018 Rateazione Massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Interessi su rateazione Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Rottamazione ter La rottamazione prevista dall’art. 3, D.L. n. 119/2018 è molto variegata e, a seguito delle modifiche introdotte in seguito (D.L. n. 135/2018 e Legge n. 145/2018), si è arricchita ulteriormente. Di seguito tutte le possibilità che ha il contribuente per definire i ruoli. 1) rottamazione ter (contribuenti che non hanno fruito delle precedenti rottamazioni) Cosa Quando Presentazione del modello (modello DA-2018) 30 aprile 2019 Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione 30 giugno 2019 Versamento della prima o unica rata 31 luglio 2019 Rateazione Massimo 18 rate consecutive di cui: - 1° rata (10%) 31 luglio 2019; - 2° rata (10%) 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre); - restanti rate, a decorrere dal 2020, di pari ammontare: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre. Interessi su rateazione A partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. 2) rottamazione ripescati che hanno versato le rate di luglio/settembre/ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 Cosa Quando Presentazione del modello Non va presentato alcun modello in quanto l’ammissione è automatica Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione 30 giugno 2019 Rateazione 10 rate consecutive di pari importo, a decorrere dal 2019, con scadenza: - 31 luglio; - 30 novembre. Interessi su rateazione A partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi nella misura del 0,3% annuo. 3) rottamazione ripescati che non hanno versato le rate di luglio/settembre/ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 Cosa Quando Presentazione del modello (modello DA-2018) 30 aprile 2019 Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione 30 giugno 2019 Versamento della prima o unica rata 31 luglio 2019 Rateazione Massimo 10 rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti: - 1° rata 31 luglio 2019; - 2° rata 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre); - restanti rate negli anni 2020 e 2021 entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre. Interessi su rateazione A partire dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi nella misura del 0,3% annuo. Saldo e stralcio contribuenti in difficoltà economiche Sono interessati alla definizione agevolata, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare non superiore ad 20.000 euro). Possono aderire al saldo e stralcio, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla rottamazione bis (art. 1, D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate di luglio/settembre/ottobre 2018. Inoltre, con il decreto Semplificazioni è stata prevista una ulteriore possibilità per quanti, avendo fatto domanda di essere ammessi al saldo e stralcio, ne sono stati respinti non avendo i requisiti per fruirne. In questo caso, limitatamente ai debiti definibili in base alla norma sulla rottamazione ter (art. 3, D.L. n. 119/2018) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici di tale definizione agevolata fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento. 1) saldo e stralcio - contribuenti ammessi Cosa Quando Presentazione del modello (modello SA-ST) 30 aprile 2019 Comunicazione degli importi dovuti da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione 31 ottobre 2019 Versamento della prima o unica rata 30 novembre 2019 Rateazione 5 rate così ripartite: - 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre): 35%; - 31 marzo 2020: 20%; - 31 luglio 2020: 15% - 31 marzo 2021: 15%; - 31 luglio 2021 (slitta al 2 agosto): 15%. Interessi su rateazione A partire dal 1° dicembre 2019, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. 2) saldo e stralcio - contribuenti respinti Cosa Quando Presentazione del modello (modello SA-ST) 30 aprile 2019 Comunicazione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione del mancato accoglimento dell’istanza e avviso dell’adesione alla rottamazione ter 31 ottobre 2019 Versamento della prima o unica rata 30 novembre 2019 Rateazione 17 rate così ripartite: - prima rata: 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre) pari al 30%; - restanti 16 rate, di pari importo, a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre. Rateazione nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la rottamazione bis ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018. 9 rate così ripartite: - prima rata: 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre) pari al 30%; - restanti 8 rate, di pari importo, a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre. Interessi su rateazione A partire dal 1° dicembre 2019, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Saldo e stralcio debiti fino a 1.000 euro I debiti di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati (art. 4, D.L. n. 119/2018). Cosa Quando Presentazione del modello Non prevista Versamento del dovuto Non previsto Rottamazione ruoli relativi a risorse proprie UE LA definizione agevolata riguarda chi ha debiti per carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, concernenti le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e all’IVA riscossa all’importazione</strong (art. 5, D.L. n. 119/2018). Cosa Quando Presentazione del modello (modello DA-2018-D) 30 aprile 2019 Comunicazione del mancato accoglimento dell’istanza e avviso dell’adesione alla rottamazione ter da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione 31 luglio 2019 Versamento della prima o unica rata 30 settembre 2019 Rateazione - prima rata: 30 settembre 2019; - seconda rata: 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre); - restanti rate, a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre. Interessi su rateazione A partire dal 1° ottobre 2019, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Chiusura liti pendenti È prevista una definizione delle liti fiscali pendenti in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate. Ai fini della definizione, è necessario la lite sia pendente al 24 ottobre 2018 e che, alla medesima data, il ricorso introduttivo del giudizio di 1° grado sia stato notificato alla controparte (art. 6, D.L. n. 119/2018). Aderendo alla definizione è possibile beneficiare di risparmi sul valore della controversia variabili a seconda del grado di giudizio. Cosa Quando Presentazione del modello (non ancora approvato) 31 maggio 2019 Versamento della prima o unica rata 31 maggio 2019 Rateazione (solo se gli importi dovuti superano 1.000 euro) Massimo di 20 rate trimestrali di cui: - prima rata: 31 maggio 2019; - seconda rata: 31 agosto 2019 (slitta al 2 settembre); - terza rata: 30 novembre 2019 (slitta al 2 dicembre); - restanti rate, a partire dal 2020: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre. Interessi su rateazione A partire dal 1° giugno 2019, sono dovuti gli interessi nella misura legale (0,8% nel 2019). Regolarizzazione associazioni e società sportive dilettantistiche È prevista una particolare sanatoria per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI (art. 7, D.L. n. 119/2018). Tali soggetti possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 2, D.L. n. 119/2018) e della definizione agevolata delle liti pendenti (art. 6 D.L. n. 119/2018), con alcune specificità. Per la tempistica, in entrambi i casi, si rimanda a quanto detto sopra in merito a ciascuna delle due sanatorie. Definizione agevolata imposte su prodotti succedanei al tabacco Una ulteriore definizione agevolata riguarda le imposte di consumo sui prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco) e sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina (art. 8, D.L. n. 119/2018). Cosa Quando Presentazione istanza contenente la volontà di aderire 30 aprile 2019 Versamento dell'intero importo comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata Entro 60 giorni dalla comunicazione. Se la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell'Agenzia stessa è successiva al 28 febbraio 2019, la dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione. Rateazione Massimo di 120 rate mensili previa prestazione di apposita garanzia. Sanatoria irregolarità formali L’ultima agevolazione prevista dal pacchetto pace fiscale è la sanatoria delle irregolarità formali (art. 9, D.L. n. 119/2018). La sanatoria riguarda chi ha commesso errori formali che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, fino al 24 ottobre 2018. Le violazioni possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta. Cosa Quando Presentazione modello Da definire con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Rateazione Due rate di pari importo con scadenza il: - 31 maggio 2019; - 2 marzo 2020.