Plastic tax dal 1° luglio 2026. Lo prevede il disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 (decreto Agevolazioni fiscali), approvato dal Senato, secondo cui all’art. 1, legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 652, le parole: “dal 1° luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° luglio 2026”. Si tratta dell’ennesima proroga prevista per l’entrata in vigore della plastic tax, istituita dalla legge di Bilancio 2020, ma di fatto mai entrata in vigore, anche in considerazione del fatto che ad oggi non è stato ancora emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale devono essere definite le modalità attuative dell’imposta. Cos’è la plastic tax La plastic tax è l’imposta di consumo dei manufatti con singolo impiego (“MACSI”), che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Qual è l’ambito oggettivo di applicazione Quanto all’oggetto della plastic tax sui MACSI, il legislatore nazionale ha scelto di tassare la produzione o l’import di pellicole e recipienti plastici che non possono essere riutilizzati e che non siano frutto di attività di riciclo. In altri termini, si tratta dei manufatti che rispondono alle seguenti caratteristiche: - sono realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari; - non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. A tal riguardo sarebbe opportuno che fossero forniti chiarimenti in merito al concetto di “monouso”, per capire quando un prodotto è considerato tale; si pensi, ad esempio, al tema dei vuoti a rendere o dei flaconi per liquidi sfusi. In tutti questi casi, è necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria, per capire se il carattere di monouso di un prodotto sia collegato alle sue caratteristiche intrinseche, ovvero al suo utilizzo fatto dai consumatori anche in maniera indipendente dalla volontà dei produttori. Intervenendo in materia, Assonime (cfr. circolare n. 2 del 2020) ha rilevato come la formulazione della norma dia adito a dubbi interpretativi, in quando non è chiaro come debba intendersi la locuzione “riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati”, ossia se con la stessa ci si riferisca alla possibilità, anche teorica, di un riutilizzo del manufatto per contenere, ad esempio, lo stesso prodotto o prodotti similari da parte del consumatore privato (ad esempio una bottiglia di plastica progettata per contenere acqua minerale) o se ci si riferisca, più restrittivamente, alla possibilità che un determinato manufatto sia stato ideato per essere utilizzato esclusivamente nella stessa fase produttiva o distributiva del bene destinato a esservi contenuto (vuoto a rendere) oppure sia stato progettato proprio per l’utilizzo multiplo da parte del consumatore. Parrebbe lecito poter ritenere che l’ambito oggettivo della plastic tax sia limitato ai manufatti destinati a costituire “rifiuto” o materiale da riciclo, dopo il loro utilizzo, oppure che possano essere mantenuti solo per un utilizzo improprio rispetto all’uso originario. Sono altresì inclusi nella categoria dei MACSI: - i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Di conseguenza dovrebbero essere oggetto del prelievo fiscale anche i manufatti realizzati oltre che da plastica anche carta, cartone, metalli, o altro; - i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI; - le preforme (manufatti ottenuti dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura). Occorre inoltre precisare che la nozione di MACSI dovrà, comunque, essere specificata con il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il quale saranno anche definite le modalità attuative della disciplina in esame. Il provvedimento, ad oggi ancora non emanato, identificherà fra l’altro i MACSI in ambito doganale, mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata della UE. Secondo quanto chiarito da Assonime nella circolare n. 2 del 2020, il riferimento a tali codici appare particolarmente importante ai fini della corretta applicazione del tributo, in considerazione dell’ampiezza dei prodotti riconducibili alla nozione di MACSI prevista dalla legge, nonché alla circostanza che anche i prodotti semilavorati realizzati con l’impiego, anche parziale, delle suddette materie plastiche utilizzate per la produzione dei MACSI, sono a questi equiparati. Sono esclusi dall'applicazione della plastic tax: - i MACSI che risultino compostabili, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002; - i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici ex art. 57, legge n. 289/2002; - i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. La plastic tax non è altresì dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo. Chi sono i soggetti obbligati Sono obbligati al pagamento dell'imposta: - per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; - per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato; - per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l'importatore. L’imposta è dovuta anche dal soggetto, residente o non residente nel territorio dello Stato, che intende vendere ad altri soggetti nazionali MACSI ottenuti per suo conto in un impianto di produzione. Tale soggettività viene a escludere di conseguenza quella del soggetto che esegue la lavorazione - in base a un contratto di appalto o in base a un contratto di subappalto - ottenendo dei MACSI e cioè in altri termini, le imprese che materialmente fabbricano i manufatti. Si precisa, infine, che non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta è dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche. Misura della plastic tax e sua esigibilità L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per Kg di materia plastica contenuta nei MACSI. L'obbligazione tributaria sorge al momento: - della produzione; - dell'importazione definitiva nel territorio nazionale; - dell'introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati UE. L'imposta diviene esigibile all’atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale che si verifica: - per i MACSI realizzati nel territorio dello Stato, all’atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali; - per i MACSI provenienti da altri Stati UE, all'atto dell’acquisto nel territorio nazionale nell’esercizio dell'attività economica o all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato; - per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, all’atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale. L'imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Stati UE ovvero esportati dallo stesso soggetto. Come e quando versare l’imposta Per i MACSI realizzati nel territorio nazionale o provenienti da altri Stati UE, l'imposta dovuta deve essere versata: - entro il termine di presentazione della prevista dichiarazione da trasmettere all'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ossia entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce); - esclusivamente a mezzo modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi. Per i MACSI importati, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. Attenzione L’imposta nonè dovuta se nel trimestre di rifermento la stessa risulta pari o inferiore a 25 euro. Quali sanzioni si applicano? Si applica la sanzione amministrativa: - dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore a 250 euro, in caso di mancato pagamento dell'imposta; - del 25% dell'imposta dovuta, non inferiore a 150 euro, in caso di ritardato pagamento dell’imposta; - da 250 a 2.500 euro, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni previste nonché delle relative modalità di applicazione. Sugar tax al 2025 L’emendamento approvato in sede di conversione del D.L. n. 39/2024, infine, sposta al 1° luglio 2025 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all’art. 1, commi 661-676, della legge 30 dicembre 2019, n. 160.