La legge n. 104 del 5 febbraio 1992, nota anche come Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, è un importante strumento normativo in Italia. È stata introdotta per garantire una maggiore tutela e supporto alle persone con disabilità, contribuendo alla loro inclusione e al miglioramento della loro qualità di vita. Lavoratori disabili: diritti e doveri Le persone disabili, al pari degli altri cittadini italiani, hanno: - il diritto e dovere di svolgere un’attività lavorativa; - il dovere di contribuire alla crescita economica, politica e sociale del nostro Paese; - il diritto di accedere a risorse e strutture che in ambito lavorativo gli riconoscano un ruolo al pari degli altri soggetti; - il diritto di integrarsi in un contesto lavorativo, economico, sociale, secondo le loro propensioni, possibilità e attitudini. La legge n. 104/92 stabilisce diritti, agevolazioni e servizi per le persone con handicap fisico, psichico o sensoriale. Tra questi, vi sono permessi speciali, agevolazioni fiscali, assistenza domiciliare, congedi retribuiti per i familiari che assistono una persona disabile e altro ancora. Legge n. 104/92: finalità Le legge n. 104/92 è tesa a: - garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all’interno di tutti gli ambiti della vita sociale, dunque in famiglia, scuola, lavoro e società; - prevenire e rimuovere tutte quelle circostanze che minano l’autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili, politici e patrimoniali; - perseguire il pieno recupero della persona mediante l’ausilio di servizi e prestazioni; - predisporre interventi per contrastare e debellare l’emarginazione del disabile. L’integrazione promossa dalla normativa riguarda in maniera trasversale ogni ambito della società, dalla famiglia al mondo del lavoro, dai trasporti alle infrastrutture e ancora dall’ambito sanitario a quello sportivo e dell’istruzione. Chi può usufruire dei benefici La norma è generalmente indirizzata alle persone disabili; il legislatore ha cristallizzato nell’art. 3 cosa si intende per persona con handicap: “colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”. La disciplina in disamina tiene però conto anche di altre persone oltre al disabile: difatti, se vi è un disabile grave, genitori, coniuge, nonché parte dell’unione civile e parenti (entro determinati gradi), divengono anch’essi fruitori delle misure previste della legge n. 104/92. Requisiti per accedere Per poter godere delle misure di sostegno che la normativa prevede, vi deve essere il riconoscimento di un handicap così come inquadrato al comma 1, dell’art. 3, della legge in disamina, dunque, non esclusivamente come patologia in sé, ma contestualizzato alle oggettive difficoltà socio-lavorative e relazionali che ne conseguono. Con riferimento alla “situazione di gravità” prevista dal comma 3, dell’art. 3, il quale recita: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”; sono dunque previste alcune agevolazioni specifiche. La legge si applica a tutti coloro che sono residenti domiciliati o stabilmente dimoranti in Italia, compresi gli stranieri o gli apolidi. Procedura da seguire per l’applicazione Affinché possano essere applicate a ogni singolo individuo in condizione di handicap le agevolazioni previste dalla legge n. 104/92, è necessario che vengano accertate le minorazioni indicate. Gli accertamenti in questione vengono effettuati dalle apposite commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali ASL integrate dall’operatore sociale e dall’esperto medico in base al caso da esaminare. Il medico di base deve predisporre un certificato introduttivo. In particolare, il medico curante deve compilare un modello (cod. SS3) in cui certifica la disabilità del soggetto per il quale si fa domanda, elencando tutte le patologie che lo riguardano. Il documento va inviato telematicamente all’INPS utilizzando l’apposito portale del sito www.inps.it. Successivamente, l’interessato deve procedere a inoltrare domanda per “accertamento dell’handicap” quale requisito sanitario che dà diritto poi alle agevolazioni previste; ciò utilizzando il portale dell’INPS denominato “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”. Una volta presentata la domanda, nei successivi 30 giorni e/o 15 giorni per patologie oncologiche, il richiedente sarà convocato a visita medica mediante raccomandata a/r. La visita viene svolta innanzi a una commissione medica della ASL. A tal fine, bisognerà presentarsi con documento d’identità valido, certificato del medico curante e tutta la certificazione medica in proprio possesso. A seguito della visita in questione, la Commissione dovrà stabilire se sussiste o meno la disabilità. La valutazione potrà essere: - definitiva, qualora il quadro patologico sia irreversibile o addirittura ingravescente e non sono richieste future visite di revisione; - tale da poter essere sottoposto a revisione (con nuova e successiva chiamata a visita) ad una certa data. Terminata la visita, viene redatto il verbale con cui la commissione si pronuncia circa la domanda presentata. Detto verbale verrà inviato dall’INPS al richiedente, che, in caso di diniego del requisito sanitario, potrà presentare ricorso nelle opportune sedi giudiziarie. Permessi retribuiti Nel caso di persone con disabilità grave, sono previsti permessi dal lavoro retribuiti. I permessi in questione permettono al lavoratore con disabilità grave o che assiste una persona con disabilità grave, di potersi assentare dal lavoro per 3 giorni al mese o per alcune ore della giornata lavorativa, con retribuzione. La frazionabilità ad ore dei 3 giorni mensili viene stabilita in base al limite orario mensile. Dunque, l’operazione matematica sarà data dal numero di ore settimanali, diviso il numero dei giorni settimanali lavorati per 3 giorni. Ad esempio: - orario settimanale 36 ore/6 giorni lavorativi 6 X 3 = ore mensili fruibili 18 - orario settimanale 40 ore/5 giorni lavorativi 8 X 3 = ore mensili fruibili 24 Nel caso di part-time orizzontale, le ore andranno riproporzionate all’orario part-time. Mentre, nel caso di part-time verticale, il numero dei giorni e delle ore di permesso andranno ridimensionate. Soggetti che possono beneficiare dei permessi I soggetti che possono beneficiare dei permessi retribuiti sono: - il lavoratore disabile; - il lavoratore che assiste un proprio figlio con disabilità, anche se adottivo; - il lavoratore che assiste un parente o affine con disabilità entro il III grado. A seguito della legge Cirinnà (legge n. 76/2016), i permessi in questione spettano anche al convivente e dunque non solo al coniuge. Mentre, restano esclusi dalla possibilità di usufruire di detti permessi: - i lavoratori autonomi; - i collaboratori parasubordinati; - i lavoratori a domicilio; - gli addetti ai lavori domestici e familiari; - i lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata. Doveri del datore di lavoro in caso di legge 104 Il datore di lavoro è obbligato a concedere ai dipendenti disabili o loro familiari di assentarsi e godere di appositi permessi 104 a carico dell’INPS, che sono per l’appunto permessi diversi da quelli previsti dal contratto collettivo applicato. Una volta che il dipendente ha presentato domanda telematica all’INPS e questa è stata accolta con apposita comunicazione (indirizzata anche all’azienda), il datore non ha alcuna discrezionalità in merito al riconoscimento dei permessi, eccezion fatta per la possibilità di chiedere al lavoratore una programmazione dei giorni di assenza a condizione che: - il lavoratore sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; - non venga compromesso il diritto del disabile ad avere un’effettiva assistenza; - la programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali. La retribuzione per le assenze legate ai permessi è a carico dell’INPS, con il datore che ne anticipa l’importo in busta paga salvo poi recuperarlo in F24 sui contributi dovuti, eccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’Istituto. Sede di lavoro L’azienda è obbligata a concedere al familiare del disabile di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Altri tipi di permessi retribuiti Sempre nel caso di situazioni di handicap grave, sono previsti: - 2 anni di congedo straordinario nell’intero arco della vita lavorativa, che può anche essere richiesto in modalità frazionata; - il prolungamento del congedo parentale per figli disabili con la durata massima di 3 anni, da fruire come 2 ore di permesso giornaliero indennizzato, oppure in 3 giorni mensili di permesso retribuito, sino al compimento del dodicesimo anno d’età del bambino. Smart working e legge 104 Con il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, è stata prevista una nuova misura di impulso allo smart working come modalità di lavoro che sostiene la conciliazione tra vita professionale e vita familiare. Pertanto, i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli senza alcun limite di età nel caso questi si trovino in condizioni di disabilità ex legge n. 104/92 e/o che siano caregivers cioè diano assistenza a familiari in condizioni di disabilità o non autosufficienza.