Indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti erogata nel mese di gennaio 2025. È quanto prevede il decreto recante la riforma IRPEF e IRES, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024 e inviato alle Camere per il parere delle Commissioni. La misura nasce nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), n. 2.4 della legge n. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) che prevede l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi di lavoro dipendente, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l’anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Bonus 100 euro: quando spetta e come richiederlo In particolare, viene previsto che l’indennità di 100 euro sarà erogata in busta paga da gennaio 2025 a tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici dipendenti che nell’anno 2024 hanno soddisfatto congiuntamente le seguenti condizioni: - hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; - sono una famiglia monoreddito oppure un nucleo monogenitoriale. In altri termini, si fa riferimento ai lavoratori che hanno: (i) il coniuge e almeno un figlio o una figlia, entrambi a carico; (ii) almeno un figlio o una figlia a carico, con l’altro genitore che manca oppure non ha riconosciuto il figlio o la figlia e il contribuente non è sposato o, se sposato, successivamente si è separato; (iii) figli adottivi, affidati o affiliati soltanto al contribuente che non è sposato o, se coniugato, si è successivamente separato; - l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni equiparati) percepiti dal lavoratore o dalla lavoratrice è superiore all’importo delle detrazioni spettanti. Con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le modalità e i termini per l’erogazione, anche ridotta in proporzione al periodo di lavoro svolto, e il recupero dell’indennità da parte dei sostituti d’imposta. Infatti, chi ha diritto a ricevere il bonus di 100 euro, è tenuto a presentare apposita richiesta al datore di lavoro con un’attestazione per iscritto, in cui occorre indicare il possesso dei requisiti necessari per il suo riconoscimento, e nello specifico indicare il codice fiscale sia del coniuge che dei figli. Verificata l’esattezza delle informazioni fornite, l’indennità viene erogata direttamente con la busta paga. Le imprese fanno da sostituti d’imposta e recuperano il credito maturato in compensazione con le imposte e i contributi da versare. Se in sede di conguaglio emerge che il diritto al bonus non sussiste, sono i datori di lavoro a recuperare l’importo che hanno già erogato. A quanto ammonta effettivamente il bonus? C’è un elemento importante al quale bisogna fare attenzione. Il bonus 100 euro è soggetto a ritenute, l’importo è, quindi, variabile a seconda dell’aliquota e delle detrazioni d’imposta che spettano al dipendente. Essendo il requisito fondamentale un reddito complessivo fino a 28.000 euro, l’aliquota da considerare è quella marginale del 23%, che va appunto da 0 a 28.000 euro annui di reddito imponibile. Inoltre, l’importo finale dell’indennità viene rapportato al periodo dell’assunzione e quindi al lavoro svolto. Per fare un esempio: se una lavoratrice o un lavoratore è assunto il 1° settembre, la cifra di partenza è di 50 euro e su questa vengono applicate le ritenute. Altre novità in vigore dal 2025 Inoltre, il decreto approvato il 30 aprile 2024 è intervenuto anche sull’art. 51 TUIR relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Nello specifico sono apportate le seguenti modifiche: - sono esclusi dalla formazione dal reddito da lavoro dipendente i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie; - il valore dei beni e dei servizi alla cui produzione o scambio è diretta l’attività del datore di lavoro ceduti ai dipendenti - che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente per un ammontare non superiore a 258,23 euro - è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro; - le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate (non più con documenti provenienti dal vettore), concorrono a formare il reddito. Tali modifiche si applicano ai componenti di redditi di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.