Le assunzioni di donne effettuate a tempo indeterminato a partire da settembre 2024 consentono l’applicazione dei nuovi sgravi totali introdotti dal decreto Coesione. Occorre dunque valutare con attenzione l’effettiva convenienza del ricorso a queste misure rispetto a quella strutturale, anche alla luce della non uniforme possibilità di cumulare questo sgravio con la decontribuzione Sud. Qual è l’opzione più conveniente? Chi Sgravio donne decreto Coesione Il decreto Coesione (art. 23, D.L. n. 60/2024) introduce un nuovo sgravio per i datori di lavoro che assumono lavoratrici donne, riconoscendo loro uno sgravio totale dei contributi dovuti all’INPS. Attenzione La misura è soggetta ad autorizzazione della Commissione UE ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il datore deve essere regola con il DURC e rispettare i principi generali di fruizione dei benefici (art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015). Deve trattarsi di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulato con una lavoratrice priva di impiego regolarmente retribuito da: - 24 mesi (ovunque residente); - 6 mesi (se residenti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). L’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, che deve essere verificato confrontando il numero medio di Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di U.L.A. dell’anno successivo all’assunzione. Sgravio donne strutturale L’assunzione agevolata deve riguardare donne in condizione di disoccupazione o svantaggio. In particolare, deve trattarsi di una lavoratrice: - di età superiore a 50 anni e disoccupata da oltre 12 mesi; - priva di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (se residente nel Mezzogiorno o assunta per svolgere mansioni caratterizzate da una forte disparità occupazionale di genere) o da almeno 24 mesi, ovunque residenti. Attenzione È considerata come “priva di impiego regolarmente retribuito” la donna che, nel periodo considerato (6 o 24 mesi): - non ha svolto attività lavorativa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi; - non ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. Cosa Sgravio donne decreto Coesione L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 24 mesi, nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile. Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’ art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (maxideduzione del costo del lavoro). Attenzione L’agevolazione ex decreto Coesione non è cumulabile con la decontribuzione Sud Sgravio donne strutturale Lo sgravio contributivo è fissato nella misura del 50% e si applica ai contributi previdenziali ed assistenziali (INPS e INAIL) a carico del datore di lavoro per un periodo di: - 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato; - 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. Come Sgravio donne decreto Coesione Sarà l’INPS a dettare, una volta ottenuta l’autorizzazione dall’UE, le modalità di fruizione ed esposizione in Uniemens dello sgravio totale. Sgravio donne strutturale I datori di lavoro devono trasmettere il modulo “92-2012”, presente all’interno del Cassetto previdenziale, al fine di ottenere il codice autorizzazione 2H. Nella denuncia Uniemens, i datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale “TipoContribuzione” il codice “55”. Quando Sgravio donne decreto Coesione Lo sgravio totale si applica alle assunzioni effettuate a partire da settembre 2024 e fino a dicembre 2025 e spetta per 24 mesi. Sgravio donne strutturale La misura è strutturale e lo sgravio spetta per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato. Calcola il risparmio Azienda industriale che applica il CCNL Terziario Confcommercio ed assume a tempo indeterminato una donna di 35 anni di età da inquadrare al livello 3. La retribuzione di base è pari a 1.908,75 euro mensili. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è di 550 euro mensili. Poniamo a raffronto 2 ipotesi: - Assunzione con lo sgravio strutturale parziale e la decontribuzione Sud: riduzione dell’onere contributivo al 50% + il 30% dell’importo residualmente dovuto - Assunzione con lo sgravio totale decreto Coesione Risparmio % Dall’analisi dei dati esposti è evidente che, a parità di inquadramento: - in caso di assunzione con lo sgravio decreto Coesione il risparmio complessivo sul costo del lavoro è pari al 25% per 24 mesi - in caso di assunzione con applicazione dello sgravio donne strutturale e in cumulo della decontribuzione Sud, il risparmio è pari al 18% sul totale costo del lavoro. Nessuno sgravio Sgravio donne DL Coesione Sgravio donne strutturale + decontribuzione Sud Retribuzione ordinaria mensile 1.909 euro 1.909 euro 1.909 euro Oneri contributivi INPS 550 euro 0 euro 192,5 euro Oneri contributivi INAIL 11 euro 11 euro 5,50 euro Totale costo annuale 2.560 euro 1.920 euro 2.106,50 euro Risparmio 25% 18%