L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 91 del 12 aprile 2024 in tema di trattamento fiscale delle indennità aggiuntive di fine servizio erogate da un Fondo di previdenza alimentato dalle somme derivanti dalle sanzioni pecuniarie riscosse a seguito dell'attività accertativa. Il comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) individua i redditi che, in considerazione della loro tendenziale formazione pluriennale, non concorrono alla formazione del reddito complessivo cui si applica la tassazione ordinaria e che sono invece assoggettati al regime di tassazione separata. Ove il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di indennità ''equipollente'' non potrà che essere assegnato a quella ''principale'', spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all'ente o organismo di appartenenza. Più precisamente, la circolare del Ministero delle Finanze 5 febbraio 1986, n. 2 ha specificato che non è, infatti, ipotizzabile che, in presenza di una pluralità di indennità, tutte siano qualificabili come ''equipollenti'' al T.F.R.. Poiché, infatti, questo è unico per tutti i lavoratori subordinati diversi dai pubblici dipendenti, analoga valutazione va fatta anche con riguardo ai pubblici dipendenti, privilegiando l'indennità che presenta i caratteri sopra descritti, ai fini della sua assimilazione al T.F.R.. Per quanto attiene alle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, la medesima circolare n. 2 del 1986 ha chiarito come, in linea di principio, si tratti di emolumenti sia del comparto privato che di quello pubblico erogati in connessione al verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro, comprese le indennità commisurate alla durata del rapporto stesso e che sono corrisposte anche da soggetti diversi dal datore di lavoro vero e proprio. Il citato documento di prassi ha affermato che per il settore pubblico, ove normalmente non sono previste indennità, premi ed erogazioni aggiuntive dell'indennità di fine rapporto spettante in via principale, le ''altre indennità e somme'' si compendiano essenzialmente negli emolumenti erogati da Fondi o Casse di Previdenza che, per ciascuna categoria di pubblici dipendenti, di solito corrispondono un trattamento aggiuntivo di fine rapporto, ragguagliato per lo più agli anni di effettivo servizio prestato presso l'Amministrazione che eroga il trattamento. È, al riguardo, irrilevante che gli emolumenti siano erogati da un Ente o Cassa dotati o meno di personalità giuridica propria, e che l'adesione del pubblico dipendente all'Ente o alla Cassa derivi da iscrizione automatica (ope legis) ovvero volontaria. La Corte di cassazione è intervenuta, con numerose pronunce, affermando che l'indennità aggiuntiva di fine servizio erogata dal Fondo di previdenza è qualificabile come ''equipollente'' al TFR e, pertanto, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità un indirizzo in contrasto con la prassi dell'Amministrazione finanziaria. L'indennità aggiuntiva erogata dal fondo di previdenza ai propri iscritti aventi diritto, alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e è imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.