Con la Convenzione per gli esercizi 2023-2025 stipulata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia Entrate-Riscossione con il Ministero dell’Economia e delle finanze sono state disciplinate le funzioni istituzionali previste dagli articoli 62 e 64, D.Lgs. n. 300/1999 e il conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria indicati nell’Atto di indirizzo politico. In relazione a quest’ultimo, è appena il caso di premettere che il Ministro dell’Economia, all’inizio di ciascun periodo d’imposta emana un provvedimento con il quale vengono fissate le strategie cui devono attenersi i singoli componenti dell’Amministrazione finanziaria. Come prima considerazione di carattere generale, va evidenziata la particolare enfasi emergente dall’art. 5 della Convenzione laddove si prevede che l’Agenzia promuove un fisco trasparente a sostegno della crescita economica e adotta iniziative volte a una crescente produttività operativa in funzione dell’obiettivo strategico dell’Amministrazione finanziaria di migliorare la propensione all’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e di ridurre il tax gap. A tal fine deve assicurare che i propri livelli di efficienza ed efficacia siano in linea con quelli degli altri soggetti che svolgono analoghe funzioni nelle economie più avanzate. Si tratta di un’indicazione che, oltre ad essere ampiamente condivisibile, è certamente dovuta tenuto conto dei compiti istituzionali assegnati alle Agenzie dalle rispettive leggi istitutive e in conseguenza della loro natura pubblica ancorché dotate di autonomia giuridica e patrimoniale. Con riferimento, poi, all’arco temporale considerato, va sottolineato che, di fatto, l’efficacia della Convenzione non riguarderà un triennio pieno atteso che i due terzi del 2023 non sono stati interessati dalla “nuova strategia” per cui sarebbe stato più opportuno considerare il triennio 2024-2026, soprattutto in considerazione che alcune norme attuative della citata delega potrebbero trovare applicazione già con la prossima legge di bilancio. Il ricorso all’utilizzo dell’intelligenza artificiale L'intelligenza artificiale è una disciplina dell'informatica che si occupa di creare macchine in grado di imitare le capacità dell'intelligenza umana attraverso lo sviluppo di algoritmi che consentono di mostrare attività intelligente. Si tratta di un utile strumento utilizzato in diversi comparti tanto da costituire oggetto di approfondimento, analisi, confronti, al fine, ad esempio, di ottimizzare i guadagni delle banche, scovare gli evasori, promuovere giochini sul telefonino, etc. tanto da essere considerato fonte di un cambio straordinario di natura economica, sociale, scientifica. In sostanza, è stato addirittura qualificato come un cambio di civiltà. Non è certamente questa la sede per approfondire limiti e rischi derivanti dall’utilizzo all’intelligenza artificiale, essendo, per contro, almeno sotto differenti profili, individuati ed esaltati i vantaggi derivanti dal suo utilizzo addirittura come alternativa alla mente umana. Per quanto di interesse, anche la Convenzione fa ripetutamente riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’uso di tale strumento, invero, è stato richiamato innanzitutto per la gestione del contenzioso della riscossione nell’obiettivo di proseguire con l’efficientamento delle attività mediante l’introduzione di ulteriori automatismi, in aggiunta a quelli già adottati quali il caricamento sull’apposito applicativo gestionale degli atti introduttivi e delle sentenze e l’istruttoria automatica dei ricorsi. Sarà utilizzato anche per le successive fasi di lavorazione e di nuovi strumenti di monitoraggio delle attività e, in tale contesto, si colloca anche l’evoluzione delle modalità di protocollazione automatica, sempre tramite intelligenza artificiale, della posta in ingresso relativa a tali tipologie di atti. Non poteva mancare analogo richiamato in tema di sicurezza con l’intento di migliorarla proprio grazie all’introduzione sempre più pervasiva delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) a supporto dei processi aziendali, e dalla crescente adozione di servizi cloud erogati da fornitori privati. Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, invero, i sistemi di controllo convenzionali non sembrano indirizzare adeguatamente le nuove problematiche poste dall’IA e connaturate non solo alla gestione dei rischi e della sicurezza ma anche della fiducia da parte dei cittadini. Di qui la necessità di adottare nuovi modelli di gestione del rischio anche in ottemperanza alle emergenti normative in fase di introduzione a livello internazionale. Estensione della soluzione di intelligenza artificiale In verità il ricorso all’intelligenza artificiale da parte dell’Agenzia delle Entrate non può essere considerato proprio innovativo. Infatti, la Convenzione evidenzia che già nel corso del 2021 è stato consolidato il percorso di adozione, nei processi di protocollazione, della tecnologia di intelligenza artificiale, introdotta nell’ottobre del 2019 con una prima soluzione di apprendimento intelligente, applicata al protocollo dei documenti cartacei in ingresso della sola sede della Direzione centrale di Roma, afferenti agli atti introduttivi del contenzioso e alle forniture di ruolo provenienti degli enti creditori. Il documento evidenzia i sostanziali risultati finora conseguiti atteso che l’uso dell’intelligenza artificiale ha già supportato il processo operativo interpretando i documenti ed estrapolando le informazioni utili a classificarli, assegnarli e protocollarli in funzione delle classi documentali oggetto di addestramento, per estendere successivamente il perimetro di attività anche al repertoriamento degli atti introduttivi (ricorsi) e successivi (sentenze) del contenzioso, con l’obiettivo di automatizzare anche il tracciamento delle informazioni di repertorio in passato realizzato manualmente in fase di protocollazione, repertoriamento e trasmissione sull’applicativo in uso per la gestione del contenzioso (Agenda Legale). Viene assunto l’impegno che nel triennio 2023-2025 saranno completate le attività, avviate nel 2022, di integrazione del dominio telematico (PEC e PEL) nel nuovo modello, adeguando il processo ed i sistemi alla gestione delle peculiarità tipiche dei documenti telematici. Analogo impegno è stato assunto per realizzare l’ampliamento delle classi documentali ad altri domini documentali, progettando una gestione integrata con il popolamento dei repertori (per i documenti del contenzioso di riscossione). L’iniziativa prevede anche l’implementazione del servizio di Knowledge e il Monitoraggio SLA per estenderlo al protocollo in ingresso, al fine di migliorare i livelli di servizio e perseguire la massima standardizzazione di trattamento tra i punti di protocollazione. A completamento di tali interventi, nel corso del triennio sarà possibile valutare l’estensione del nuovo modello di gestione dei documenti cartacei a tutto il perimetro di protocollazione in ingresso di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il ricorso, in misura sempre più importante, è stato evidenziato per la gestione del contenzioso della riscossione, nell’obiettivo di proseguire con l’efficientamento delle attività mediante l’introduzione di ulteriori automatismi per le successive fasi di lavorazione e di nuovi strumenti di monitoraggio delle attività. Con specifico riferimento all’accertamento, è appena il caso di ricordare che anche l’art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 111/2023 (legge delega fiscale) prevede che venga potenziato l’utilizzo delle tecnologie digitali, anche con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere attraverso la piena interoperabilità tra banche dati, la disponibilità delle informazioni necessarie, tra l’altro, per operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l’attività di controllo nei confronti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di costi amministrativi. Il ricorso all’intelligenza artificiale, inoltre, dovrebbe contribuire a ridurre i fenomeni di elusione ed evasione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti. Quali ricadute sui contribuenti? È da rilevare, tuttavia, che tutti i documenti che richiamano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale sono finalizzati a migliorare l’azione organizzativa e programmatica dell’Amministrazione finanziaria, obiettivo certamente auspicabile, condivisibile e necessario per combattere l’evasione e l’elusione, Senonché non è mai stato affrontato il tema dei riflessi sui contribuenti. Invero, fino a quando l’utilizzo dello specifico strumento digitale è utilizzato per l’organizzazione interna dell’Agenzia, la riduzione dei costi amministrativi, l’analisi dei rischi, etc., al contribuente non deve essere fornita alcuna informazione, ivi compresa l’ipotesi dell’utilizzo per la selezione dei soggetti da controllare. Il problema, però, si pone allorquando i risultati dell’utilizzo dello specifico strumento diventano rilevanti per accertare la capacità contributiva del soggetto passivo d’imposta, per rettificare, sia pure parzialmente, la sua dichiarazione, per modificare la natura giuridica del reddito, per irrogare sanzioni, etc. Ebbene, sullo specifico punto non ci sono indicazioni. Certo, esistono pur sempre i principi generali in materia di motivazione che devono essere osservati a pena di nullità. Ma è auspicabile che quello che non emerge dall’analisi del contenuto della Convenzione, trovi una specifica e compiuta declinazione in sede di elaborazione dei decreti delegati. La soluzione ovviamente non è semplice anche perché si tratta di materia altamente tecnica, ancora non disciplinata, sebbene sia abbia la certezza che possa migliorare l’efficienza della macchina umana. D’altra parte, sono numerose le iniziative assunte per la “commercializzazione” dell’intelligenza artificiale sollevando il problema, non certo irrilevante, della tutela della privacy, del diritto d’autore, dei minori, della salvaguardia dei brevetti industriali, etc. Pur in mancanza di nozioni tecniche, non è difficile prevedere che l’elaborazione delle nuove tecnologie utilizza pur sempre elementi di base che possono avere differente natura, soprattutto in termini di certezze, affidabilità, fattualità, etc. L’utilizzo delle informazioni per sviluppare l’intelligenza artificiale, in sostanza, non implica necessariamente la loro esattezza, aderenza alla realtà fattuale. In altri termini, si potrebbe correre il rischio che la validità del risultato finale non sia sempre frutto dell’affidabilità del dato di partenza. Saranno i super tecnici a dover chiarire questi e altri aspetti e, soprattutto, individuare le ricadute sui contribuenti, l’incidenza sul compiuto esercizio dei loro diritti difensivi nelle differenti sedi, la tutela della privacy e i possibili rimedi. Sotto questo aspetto anche la legge delega risulta ampiamente generica, aspetto che, se da un lato, potrebbe legittimare dubbi di legittimità costituzionale, attesa la sua genericità, dall’altro, lascia ampio spazio alla Commissione preposta alla stesura del testo delegato. Esistono, quindi, i presupposti per ottenere, finalmente, un testo normativo che riesca effettivamente a conciliare efficienza dell’attività dell’Amministrazione, riduzione dell’evasione e dell’elusione, ampia garanzia per i diritti dei contribuenti. Forse si chiede troppo, ma questa potrebbe essere realmente l’occasione giusta, Va da sé che è necessario evitare il permanere del vuoto normativo, al pari di quanto si è verificato per le cripto valute, sicché si rende necessaria una regolamentazione a livello mondiale, in modo uniforme, dando certezza giuridica sia della corretta perimetrazione dell’uso dello strumento informatico sia della tutela dei singoli cittadini e della collettività. Sono questi i presupposti che devono essere assicurati se anche nel comparto fiscale si intendono realmente conseguire gli obiettivi enunciati dalla Convenzione.