Il risparmio previdenziale, in considerazione della finalità che lo caratterizza, è fortemente agevolato dal nostro ordinamento dal punto di vista fiscale. Lo schema che è stato adottato per i fondi pensione è del tipo ETT: Esenzione in sede di contribuzione - Tassazione dei rendimenti - Tassazione delle prestazioni. Considerando l’apertura della stagione delle dichiarazioni fiscali è sicuramente utile procedere ad un riepilogo sistematico del trattamento tributario delle diverse fasi di funzionamento della previdenza complementare. Contribuzione alla previdenza complementare Partendo dalla fase di contribuzione, è possibile dedurre i versamenti entro il limite annuo di 5.164,57 euro annui. In tale limite rientrano anche i contributi del datore di lavoro. E' esclusa dalla deduzione la quota del TFR versato al fondo pensione in quanto non rientra nel reddito imponibile. Così come ricorda il Mefop, il TFR è versato in “sospensione di imposta” e sarà tassato dal fondo unitamente al resto della posizione in fase di liquidazione. Vi è poi la casistica dei familiari fiscalmente a carico (va ricordato come dal 1° gennaio 2019 il limite reddituale di 2.840,51 euro è elevato a 4.000 euro esclusivamente per i figli di età non superiore a 24 anni) per cui la normativa consente l’apertura di una posizione previdenziale a soggetti che, pur essendo in grado di partecipare autonomamente ad una forma pensionistica complementare, non potrebbero usufruire delle agevolazioni fiscali. Tali vantaggi sono dunque attribuiti al soggetto cui l’iscritto è a carico. Infatti, i contributi versati a favore del fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto cui è a carico nei limiti di euro 5.164,57 complessivi. E’ importante sottolineare ancora come se si versi più del limite annuo di deducibilità lo si può fare presente al fondo pensione entro il 31 dicembre dell’anno successivo e si sarà detassati sulla quota corrispondente al momento della prestazione, recuperando quindi a scadenza il beneficio. E’ opportuno ancora evidenziare due casistiche particolari in cui può superarsi il tetto dei 5.164,57 euro . La prima si riferisce ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. Se tali lavoratori nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione. In particolare, possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di euro 5.164,57, fino ad un ammontare pari alla differenza tra l’importo di euro 25.822,85 (5.164,57 euro per 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni e, comunque, nel limite di euro 2.582,29 annui. Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi 5 anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di euro 5.164,57 a decorrere dal sesto anno entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86. Ulteriore casistica è quella del versamento a fondo pensione del premio di produttività per cui non si prevede tassazione anche se detto contributo supera il limite di deducibilità dal reddito di euro 5.164,57 (limite incrementato, limitatamente ai primi cinque anni di contribuzione, di un importo non superiore ad euro 2.582,29 per i lavoratori di prima occupazione). I contributi alla previdenza complementare se versati in sostituzione del premio di risultato possono, pertanto, essere esclusi dalla formazione del reddito complessivo del lavoratore per un importo di euro 8.164,57 potendo aggiungersi al limite di deducibilità di euro 5.164,57. Quale ulteriore misura di favore, è previsto che l’esclusione dal reddito dei contributi versati alla previdenza complementare in sostituzione dei premi di risultato non ha effetti sulla tassazione della prestazione pensionistica sia con riferimento alla rendita che alle altre tipologie di prestazione dei fondi pensione (anticipazioni, riscatti e RITA). Rendimenti Le performance realizzate dalla forma pensionistica complementare sono tassate con aliquota del 20 per cento (rispetto al 26 per cento che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario). La tassazione può essere inferiore qualora gli investimenti della forma pensionistica complementare siano effettuati in titoli di Stato e altri titoli equiparati, i cui rendimenti sono tassati con un'aliquota agevolata del 12,50 per cento. Le prestazioni Per la rendita o il capitale (la normativa prevede la possibilità di percepire massimo 50 per cento sotto forma di capitale e 50 per cento comunque sotto forma di rendita) si prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15 per cento che si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema di previdenza complementare. Se questa è superiore a 15 anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30 per cento per ogni anno di successiva partecipazione fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Con almeno 35 anni di contribuzione, quindi, l'imposta scende al 9 per cento. E' tassata solo la parte relativa ai contributi dedotti durante il periodo di partecipazione al fondo pensione e alle quote di TFR versato. Andando alle anticipazioni quelle per spese sanitarie sono tassate con un'aliquota agevolata che varia tra il 15 e il 9 per cento, in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. A tutte le altre tipologie di anticipazione viene applicata, invece, l'aliquota ordinaria del 23 per cento. I riscatti che derivano da cessazione dell'attività lavorativa sono tassati al 23 per cento. Nei casi di riscatto per inoccupazione di durata non inferiore a 12 mesi, mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria/straordinaria e invalidità, si applica un'aliquota agevolata che varia tra il 15 e il 9 per cento in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare. In caso di RITA, l’intero montante destinato all’erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata è soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9 per cento. 3 esempi Un esempio di vantaggio fiscale sui contributi Carlo è un lavoratore dipendente con un reddito annuo lordo di 30.000 euro. Versa a una forma di risparmio 1.200 euro. La tassazione (lorda) del suo reddito, sulla base delle aliquote IRPEF attualmente vigenti, è pari a 7.720 euro. Il reddito netto disponibile nell’anno è pari 21.080 euro (30.000-1.200-7.720). Paolo è un lavoratore dipendente con lo stesso reddito annuo lordo che aderisce a una forma pensionistica complementare versando un contributo pari al 4% del suo reddito, cioè 1.200 euro. Paolo deduce l’importo del suo versamento dal reddito imponibile, che risulta quindi pari a 28.800 euro. La tassazione (lorda) sulla base delle aliquote IRPEF attualmente vigenti è pari a 7.264 euro. Il reddito netto disponibile nell’anno è pari 21.536 euro (30.000-1.200-7.264). Paolo aderendo alla previdenza complementare, per effetto di una tassazione favorevole, dispone di un reddito superiore di 456 euro. Un esempio di come viene tassata la pensione complementare Paolo è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 37 anni. Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali Paolo ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti durante gli anni di partecipazione. Per effetto del sistema di tassazione, viene applicata l’aliquota agevolata del 9% sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro. Paolo riceve in quell’anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro [7.000 – (4.900 × 9%)]. Un esempio di come viene tassato il TFR Maria è una lavoratrice dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica versando l’intera quota di TFR futuro. Maria riceve dunque un capitale superiore del 18% rispetto a Carlo (14.000 euro in più) per effetto del vantaggio fiscale riconosciuto alla previdenza complementare. Si ipotizza che il TFR nel fondo pensione si rivaluti nel tempo come il TFR in azienda e che il TFR accumulato dopo 37 anni sia pari a 100.000 euro. Per effetto del sistema di tassazione, al TFR accumulato nel fondo pensione viene applicata una aliquota del 9%, mentre sul TFR liquidato viene applicata una aliquota (media minima) del 23%. Maria riceve dal fondo pensione un capitale netto pari a 91.000 euro (100.000 - 100.000 x 9%) mentre Carlo riceve 77.000 euro (100.000100.000 x 23%). Maria riceve dunque un capitale superiore del 18% rispetto a Carlo (14.000 euro in più) per effetto del vantaggio fiscale riconosciuto alla previdenza complementare.