L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2020 deve essere versata entro lunedì 20 luglio 2020. La scadenza riguarda anche i soggetti passivi per i quali nei primi tre mesi dell’anno l’importo dovuto era inferiore a 250 euro, in ragione di quanto disposto dall’art. 26 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), che ha disciplinare le norme di semplificazione per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, il decreto Liquidità ha modificato l’art. 17 del D.L. n. 124/2019, prevedendo che: a) nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno; b) laddove invece, con riferimento anche all’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre 2020, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento, ossia 20 ottobre 2020. Imposta di bollo sulle e-fatture L’imposta di bollo è pari a 2 euro e si applica sulle fatture il cui importo complessivo è pari o superiore a 77,47 euro che non sono di regola assoggettate ad IVA. In particolare, sono soggette a marca da bollo le fatture relative a operazioni: - fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo e territoriale; - escluse dalla base imponibile dell’IVA; - esenti da IVA; - non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali; - effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del regime dei minimi e del regime forfetario. L’Agenzia delle Entrate rende noto a ciascun soggetto passivo IVA l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio. Sono esenti da marca da bollo: - fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette a IVA; - fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci e a cessioni intracomunitarie di beni; - fatture soggette al reverse charge e cessioni di rottami. Come versare l’imposta Il D.M. 17 giugno 2014 ha previsto le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari come le fatture elettroniche. Il pagamento dei bolli virtuali utilizzati nell'anno di imposta avviene tramite il modello F24, utilizzabile nella sola modalità telematica. È inoltre possibile utilizzare questo versamento a compensazione di eventuali crediti. I codici tributo sono: - 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014; - 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo rimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014; - 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014; - 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre - art. 6 decreto 17 giugno 2014; - 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI; - 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.