Novità per la cosiddetta “patente a punti” per imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri edili. La riscrittura della disciplina arriva con un emendamento al decreto PNRR (D.L. n. 19/2024), approvato dalla Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 12 aprile 2024. Il provvedimento, in scadenza il 1° maggio 2024, è all'ordine del giorno dell'Aula il 15 aprile 2024 e dopo l’approvazione in prima lettura alla Camera sarà trasmesso al Senato per il via libera definitivo. Come cambia la disciplina della patente a punti Ai sensi dell’art. 29, c. 19, del D.L. n. 19/2024, a partire dal prossimo 1° ottobre 2024, per poter operare nei cantieri edili mobili e temporanei, imprese e lavoratori autonomi dovranno dotarsi della cosiddetta “patente a punti”. Quando non è necessaria la patente a punti nei cantieri L’emendamento approvato precisa l’ambito soggettivo di applicazione. In particolare, viene specificato non sarà necessaria per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e non sarà richiesta alle imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III. Viene inoltre esplicitato che per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. Quali sono i nuovi requisiti per il rilascio della patente Con l’emendamento vengono modificati anche i requisiti richiesti per il rilascio della patente. Secondo la nuova formulazione, la patente sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del lavoro in presenza di seguenti requisiti che possono anche essere autocertificati: - iscrizione alla CCIAA; - adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi; - possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; - possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; - possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; - avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. In caso di dichiarazione non veritiera, la patente sarà revocata per un anno. Qual è la nuova tabella di decurtazione punti Il correttivo conferma il punteggio iniziale di 30 punti, ma rimodula le decurtazioni dei crediti previste in caso di infortuni gravi a danno dei lavoratori. In particolare, per infortunio del lavoratore che comporti un'inabilità temporanea assoluta con l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni (40 giorni nel testo attualmente in vigore), i punti sono ridotti da 10 a 5. Se l'infortunio comporta inabilità permanente al lavoro parziale i punti sono ridotti a 8, mentre restano 15 per l'inabilità permanente al lavoro assoluta (nel testo attualmente in vigore a queste due fattispecie sono considerate insieme ed è prevista una decurtazione di 15 punti). Con l’emendamento viene eliminata la possibilità di reintegrare i crediti decurtati a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione. Viene ora stabilito che i criteri per le modalità di recupero dei crediti decurtati saranno demandati ad un successivo decreto del ministero del lavoro, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro. Con l’emendamento viene confermato che la patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, ma viene precisato che è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto. Nel testo attualmente in vigore, invece, viene fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti. Quali sono le novità per le sanzioni amministrative Il correttivo approvato cambia le sanzioni amministrative qualora si operi senza patente o con meno di 15 crediti. In particolare, secondo la disciplina attualmente in vigore, per le imprese o i lavoratori autonomi operanti in cantieri edili temporanei o mobili privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 12.000 euro. L’emendamento, invece, stabilisce che in mancanza della patente o del documento equivalente per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea o si operi con una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro. Accanto alla sanzione pecuniaria, potrà essere disposta l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di 6 mesi. Quali sono i nuovi obblighi per il committente o del responsabile dei lavori L’emendamento conferma gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori previsti nel caso di affidamento dei lavori ad un’impresa o ad un lavoratore autonomo. In particolare, viene introdotto l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a crediti o del documento equivalente per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Nell’eventualità in cui l’impresa non sia tenuta al possesso della patente ai sensi dell’art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Questi dovranno, inoltre, trasmettere all’amministrazione concedente una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del possesso di tale documentazione. In caso di violazione della verifica del possesso della patente a crediti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuta verifica all’amministrazione concedente, è prevista, per il committente o il responsabile dei lavori la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (art. 157, D.Lgs. n. 81/2008).