Sicurezza sul lavoro, massimo 35 partecipanti ai corsi per universitari
I corsi di formazione organizzati dalle Università e rivolti ai cosiddetti lavoratori equiparati possono prevedere un numero di studenti partecipanti non superiore a 35 unità
Il Ministero del Lavoro, interpellato dall’Università di Napoli, ha chiarito che i corsi di formazione in sicurezza e salute sul lavoro organizzati dagli Atenei e rivolti agli studenti universitari, che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati” (ex art. 37 D.Lgs. 81/08), non possono prevedere un numero di partecipanti superiore alle 35 unità (cfr. interpello n. 2 del 26 aprile 2024).
Il dubbio sollevato al riguardo dall’Università partenopea concerne due diposizioni in materia: da una parte, il punto 5-bis dall’Accordo Conferenza Stato Regioni (ACSR) del 21 dicembre 2011, che stabilisce che le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; dall’altra il punto 2 del medesimo Accordo che dispone che per ciascun corso si dovrà prevedere un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità.
L’Accordo Stato-Regioni
Come evidenziato dalla risposta del Ministero, però, allo stato della normativa attuale, per quanto attiene al numero dei partecipanti ad ogni corso, occorre fare riferimento al punto 12.8 dell’allegato V dell’ACSR 7 luglio 2016. Tale Accordo, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, al punto 12, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro – In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”.
Stando alla risposta del Ministero, l’ipotesi avanzata dall’Università di Napoli, di un accordo “aziendale” che preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35, è, dunque, da considerarsi non conforme alla normativa attuale.