La legge di conversione del decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) prevede ulteriori novità in tema di appalti. Appalti e CCNL: cosa cambia Si ricorda che il decreto legge in questione, in vigore dal 2 marzo 2024, adottato per la parte inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro anche a valle dei gravissimi incidenti mortali su alcuni cantieri, ha ridisegnato, inasprendole o innovandole, alcune norme in materia con la reintroduzione di norme penali. In particolare, l’art 29, comma 2, del decreto legge per la parte inerente l’appalto risulta essere così modificato, rispetto al 2 marzo u.s.: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”. La norma in vigore dal 2 marzo, ora variata nell’iter di conversione in legge, non poche perplessità aveva suscitato tra i professionisti giuslavoristici, consulenti e datori di lavoro. Infatti, per meglio comprendere la differenza si riporta la norma vigente in precedenza e comunque fino alla pubblicazione del DDL di conversione in GURI: “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.” L’appalto, con specifico riguardo a quello di servizi, è sempre stato oggetto di attenzione degli organi della vigilanza e dei professionisti, i quali non mancano mai di sottolineare un approccio prudente sia nella fase di redazione dei contratti che durante l’effettiva prestazione dei servizi dedotti in contratto. Il D.L. n. 19/2024, per questo aspetto impone, ora più di prima, una maggiore prudenza perché, accanto all’appartato sanzionatorio che, si ripete, ha nuovi profili penali, ed oltre al consueto rischio della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’appaltante, emergono nuovi elementi di rischio che obbligano le parti ad una profonda valutazione sul corretto utilizzo dell’istituto contrattuale. Il decreto PNRR, come corretto nella rilettura parlamentare di conversione del comma 2 dell’art. 29, oltre alle norme sanzionatorie, prescrive nuove perimetrazioni per la corretta individuazione del contratto collettivo su cui ponderare la congruenza dei trattamenti corrisposti ai lavoratori nell’appalto e nel subappalto. Come riletto il comma 2 citato, viene ora prescritto che alle maestranze impegnate nell’appalto di opere e servizi deve essere riconosciuto un trattamento non più solo economico, come previsto prima della conversione nel D.L. 19/2024 del 2 marzo u.s., ma anche normativo, complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona connessi con l’attività oggetto dell’appalto del subappalto. La norma, riferita agli appaltatori ed ai subappaltatori, non vede, però, per nulla esclusi per il principio di solidarietà i committenti. In particolare, questi ultimi potrebbero essere esposti al rischio di subire le conseguenze di una non corretta applicazione nella filiera degli appalti del contratto collettivo da applicare o a cui fare riferimento per commisurare il trattamento economico e normativo. Non può non essere sottolineato che questo potrebbe accadere anche in un appalto veramente genuino. Chi dà in appalto un’opera o un servizio dovrà farsi carico di attenzionare il contratto collettivo applicato nella filiera degli appalti - ovviamente anche con riferimento ai lavoratori somministrati -, ma non solo in relazione alla rappresentatività delle associazioni sindacali che lo sottoscrivono. La norma, come novellata, ora richiede che il contratto di riferimento sia quello applicato nel settore e nella zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto, con il problema di individuare il contratto al quale far riferimento in merito alla zona. Conseguenze sul piano fiscale dell’errata individuazione del CCNL Ma non solo. Non bisogna dimenticare che un appalto irregolare che può essere ricondotto ad una intermediazione illecita, può generare non solo le sanzioni previste per il nuovo illecito penale, ma anche - come fatto notare da taluni- rischi pesanti sul piano fiscale legati all’indeducibilità del corrispettivo pagato allo pseudo appaltatore ai fini dell’imposta sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA.