La donazione è definita dall’art. 769 del Codice civile come un contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Dunque, elementi essenziali della donazione sono l'arricchimento del donatario e lo spirito di liberalità che contraddistingue l’atto. La donazione “indiretta” si definisce tale in quanto ha il carattere della donazione per il fine perseguito, che è costituito dalla volontà di realizzare una liberalità, ma se ne differenzia per il mezzo utilizzato: l’atto è privo della forma solenne. Sono esempi di donazione indiretta l’intestazione di beni sotto nome altrui, o anche l’estinzione di un debito di un soggetto, pagando direttamente il creditore. Dal punto di vista civilistico, nella donazione indiretta si giunge all’arricchimento del patrimonio del donatario secondo diverse modalità: non in via diretta tramite atto pubblico, ma in via indiretta, cioè tramite un percorso che non prevede le regole formali della donazione, pur applicando le regole sostanziali del codice civile in tema di donazione (es. norme legate alla lesione della “quota di legittima” in presenza di altri legittimari; tramite il negozio misto con donazione, che si realizza, ad esempio, in caso di vendita di un bene a prezzo inferiore a quello di mercato con lo scopo di arricchire il compratore. Sono esempi la cessione di una quota di partecipazione o la cessione di un immobile ad un valore irrisorio, oppure un aumento di capitale di una S.r.l che non prevede sovrapprezzo; mediante atto informale, ovvero mediante un bonifico bancario o un’operazione simile. È il caso di un soggetto che effettua un versamento su un conto corrente cointestato con altro soggetto. Per quanto attiene il profilo fiscale, considerato che le donazioni indirette sono realizzate tramite negozi diversi dalla donazione, esse sono assoggettate alla disciplina impositiva dell’atto stipulato. Quindi, se formate con atti soggetti a registrazione, le donazioni indirette sono soggette all’imposizione prevista per l’atto stipulato. Se l’atto stipulato è soggetto ad imposte indirette proporzionali, si verificherebbe una duplicazione dell’imposta che è espressione di un’unica capacità contributiva del donatario. A tal proposito, la Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 7442 depositata il 20 marzo 2024, ha ritenuto fiscalmente rilevante – con riferimento all’imposta sulle donazioni – il bonifico bancario tra zio e nipote, avvenuto estero su estero, anche se allo stesso è seguito un atto di rifiuto della stessa liberalità. Al riguardo, ha fissato il principio secondo cui in tema di imposta sulle donazioni, l’art. 56-bis del D. Lgs. va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall’art. 760 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta, pur essendo esenti dall’obbligo della registrazione, in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento dei tributi, se sono superiori alle franchigie attualmente esistenti. Per tale ragione, l’art. 1, c. 4-bis, D.lgs. 346/90 prevede che: “Ferma restando l'applicazione dell'imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”. Pertanto, anche le donazioni indirette sono soggette all’imposta di donazione, ma quest’ultima non è dovuta qualora la donazione sia collegata ad un successivo atto che implica il trasferimento di immobili o aziende, in quanto atti già soggetti ad imposta di registro proporzionale o soggetti ad Iva. Quindi, il contribuente è tenuto a fornire la prova di detto collegamento in qualsiasi modo, anche se non vi è contemporaneità tra liberalità indiretta e atto successivo, ed anche se l’atto pubblico non richiama la precedente donazione. Al contrario, è sufficiente dimostrare la presenza di elementi essenziali qualora la donazione non risulti da atto soggetto a registrazione, posto che rientra nell’ambito di una donazione diretta di denaro, per la quale non può operare l’esclusione da imposta di donazione.