Nel decreto legislativo di riforma in materia doganale, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, sono state previste delle modifiche al Testo Unico Accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) che incideranno in maniera sensibile sulla disciplina sanzionatoria per i tabacchi lavorati. La riforma voluta dal Legislatore per un settore delicato Tale intervento risponde all’esigenza del Legislatore di riorganizzare il quadro normativo delle violazioni e delle conseguenti reazioni normative: attualmente, infatti, le inosservanze inerenti al settore dei tabacchi lavorati sono punite ai sensi del Testo unico delle leggi doganali e della legge n. 907/1942, disciplinante il delicato regime di monopolio di sali e tabacchi. I tabacchi lavorati, infatti, per essere commercializzati in Italia, devono essere preventivamente autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, attraverso l’iscrizione nelle relative tariffe di vendita, o in caso di sigarette elettroniche, mediante la registrazione. L’obiettivo della riforma in discussione è di introdurre una specifica disciplina sanzionatoria per l’ipotesi di mancato assolvimento dell’accisa sui tabacchi lavorati, in coerenza con quanto già previsto per i c.d. “prodotti energetici” (gas e carburanti). Alcune particolarità della riforma portano a pensare che il Legislatore voglia spingere su una maggiore rigidità delle norme per tutelare un settore che vale circa 14 miliardi di euro annui di gettito derivante dall’imposta. Il nuovo reato e la sanzione amministrativa alternativa La nuova forma di reato avrà un perimetro di applicazione piuttosto ampio e comprenderà fattispecie diverse. L’art 40-bis TUA distinguerà le ipotesi di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati a seconda del quantitativo di merce contrabbandata. Se il quantitativo introdotto, fatto circolare, acquistato o detenuto a qualsiasi titolo nel territorio dello Stato sarà superiore a 15 chilogrammi, si applicherà la pena della reclusione prevista da due a cinque anni. La sanzione penale non si applicherà, invece, se la violazione ha ad oggetto un quantitativo di tabacco inferiore ai 15 kg e se non ricorrono le circostanze aggravanti previste dal nuovo art. 40-ter TUA. In questo caso, la violazione sarà punita con una sanzione amministrativa, graduata in relazione ai quantitativi oggetto di contestazione. Nello specifico, la sanzione potrà variare da 500 euro, se i quantitativi di tabacco sottratti ad accertamento non supereranno 200 grammi, a 1.000 euro, se il quantitativo si arresterà al di sotto di 400 grammi. È prevista anche l’ipotesi in cui non sia possibile determinare il quantitativo di tabacchi sottratti ad accisa: in tal caso, si applicherà una sanzione compensativa compresa tra 3.000 e 30.000 euro. Il criterio di determinazione dell’importo dell’ammenda amministrativa sarà parametrato alla condotta e alla gravità della violazione stessa. Tale regime sanzionatorio sarà applicato, oltre che ai tabacchi lavorati, anche ai prodotti succedanei da fumo, a quelli contenenti nicotina senza combustione e inalazione, e agli accessori dei tabacchi da fumo. Le ipotesi aggravanti del nuovo reato La sanzione penale, calcolata entro i limiti edittali tra 2 e 5 anni di reclusione, potrà essere aggravata da diverse circostanze. Un aggravio indeterminato di pena è previsto nel caso in cui le ipotesi di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa siano commesse adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Per tutta una serie di altre ipotesi è prevista, invece, l’applicazione della multa di 25 euro per ogni grammo di tabacchi lavorati contrabbandati, insieme alla reclusione da tre a sette anni. Tali ipotesi comprendono: l’utilizzo o il possesso di armi nell’esecuzione del reato, il ricorso ad altri soggetti o mezzi di trasporto modificati che possono ostacolare l’intervento degli organi di polizia o provocare un pericolo per l’incolumità pubblica, la connessione con un altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione, nonché, infine, l’utilizzo, ai fini del compimento della violazione, di società di persone o di capitali e di disponibilità finanziarie, costituite in Paesi che non abbiano ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (resa esecutiva in Italia con legge 9 agosto 1993, n. 328). Una norma autonoma (art. 86, disposizioni complementari al CDU) è dedicata all’aggravante dell’associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati. L’aggravio di pena previsto per ciascun partecipante è compreso fra un anno e i sei anni di reclusione, se l’organizzazione conterà fra 3 e 10 associati, mentre sarà ulteriormente aumentato se gli associati risulteranno in numero superiore a 10. Coloro che, invece, promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione saranno puniti con la reclusione fra 3 e 8 anni. Qualora i partecipanti disponessero di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, la pena della reclusione sarà aumentata da 4 a 10 anni per i partecipanti all’associazione e da 5 a 15 anni per i collaboratori esterni. Una diminuzione di pena da un terzo alla metà, invece, è prevista per l’autore che, dissociandosi dagli altri, collaborerà con le indagini di polizia, adoperandosi affinché all'attività delittuosa non facciano seguito ulteriori effetti negativi per il bene giuridico tutelato dalla norma. Un illecito a chiusura del sistema Le due alternative di illecito descritte, al momento ancora in fase di approvazione finale, se confermate, avranno un effetto di “cerniera” del sistema sanzionatorio relativo alle accise sui tabacchi lavorati. Le nuove misure, inoltre, contengono un chiaro indizio dell’importanza conferita al gettito erariale derivante da tali imposte. Nelle condotte sanzionatorie, infatti, sono comprese le innumerevoli modalità con cui può essere realizzata l’evasione dell’accisa. Per il reato tentato, per esempio, è stata prevista una punizione pari a quella inflitta per il reato consumato, in linea con quanto disposto in ambito doganale. Le sanzioni si applicano anche a chi acquista tabacchi lavorati da un rivenditore privo della necessaria autorizzazione: anche il consumatore può, dunque, incorrere nella pena pecuniaria compresa tra 5.000 e 10.000 euro, ridotta da 1/3 alla metà se il quantitativo di tabacco non supera i 500 grammi. In entrambi i casi, è previsto anche l’arresto, se il quantitativo di tabacco lavorato è superiore ai limiti individuati dal decreto (art. 40-quinquies TUA). La vendita non autorizzata di tabacchi lavorati può portare, inoltre, all’applicazione della confisca, anche per equivalente, nonché alla chiusura dell’attività: per la cessione illecita è prevista anche la chiusura dell’esercizio o la sospensione della licenza o dell’autorizzazione. Inoltre, con l’attuazione della riforma, le violazioni penali previste dal TUA entreranno a far parte dell’elenco dei reati presupposto ai fini dell’applicazione della contestazione di condotte penali agli Enti (D.Lgs. n. 231/2001). Conseguenza inevitabile, per le imprese, sarà il rischio di incorrere nella sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività o della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, comportando cioè un importante allargamento della responsabilità amministrativa da reato.