L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 158 del 27 maggio 2019 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie. L’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 ha disposto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Ovviamente è principio consolidato che le definizioni agevolate delle controversie tributarie attribuiscano al contribuente la facoltà di scelta tra le modalità ordinarie di conclusione del procedimento, con conseguente pretesa all’eventuale restituzione del tributo indebitamente pagato, e quella straordinaria di definizione agevolata. Per tale ragione non è ammessa, a seguito della definizione agevolata, la restituzione dell’imposta sostitutiva versata. Definizione agevolata e imposta sostitutiva pagata La disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale è contenuta negli articoli 172, 173 e 176 del TUIR, che hanno introdotto, relativamente alle operazioni di conferimento d'azienda, di fusione e di scissione, realizzate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in alternativa al regime di neutralità fiscale, un regime opzionale di imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio in occasione delle operazioni. Nello specifico l'opzione per l'applicazione dell'imposta, che è sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è stata posta in essere l'operazione di riorganizzazione aziendale o, al più tardi, nella dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Si prevede che, in ipotesi di conferimento d'azienda, la società conferitaria possa optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l'avviamento, ottenendone, conseguentemente, il riconoscimento fiscale. E si concede la stessa possibilità anche alla società incorporante o risultante dalla fusione. In particolare, nel caso in cui vi sia il realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi. Gli effetti dell'affrancamento sono sottoposti a condizione, in quanto nell'ipotesi in cui i beni vengano realizzati nel periodo di sorveglianza, il costo fiscale residuo dei medesimi viene ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ed aumentato del maggiore ammortamento dedotto medio tempore. In queste ipotesi, gli effetti temporaneamente prodottisi in virtù dell'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva vengono revocati con effetto ab initio. Il recupero dell'imposta sostitutiva versata sembra potersi riconoscere, esclusivamente mediante scomputo da quanto dovuto per la definizione delle controversie di cui si tratta, fino all’eventuale azzeramento, ma con esclusione comunque di recupero ovvero restituzione dell’eventuale eccedenza che, con la definizione agevolata, resta definitivamente acquisita all’erario.