Con il provvedimento prot. n. 594995/RU del 25 settembre 2024, l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni sui benefici sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto e il rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre dell’anno 2024. Per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2024, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter, D.Lgs. n. 504/1995 può essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024. Sul sito delle Dogane è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2024. Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale EDI, il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli articoli 47 e 48, D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione. Le dichiarazioni presentate prive del supporto informatico che ne riproduce il contenuto nel formato reso disponibile da questa Agenzia dovranno essere regolarizzate. La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale. Per il godimento dell’agevolazione con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III (“trasporto di merci o di persone”), sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal punto 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/1995, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale. I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2024 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2026.