Con lo schema di decreto legislativo sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione europea, approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2024, il legislatore introduce importanti modifiche alla normativa di riferimento, per attuare una concreta lotta al fenomeno del riciclaggio. I controlli sulla movimentazione transfrontaliera di valuta Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, recante “Modifiche ed integrazioni alla normativa valutaria in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005” ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, le disposizioni che regolano le attività di controllo doganale in materia di circolazione transfrontaliera di capitali al seguito, con il precipuo scopo di disciplinare le azioni finalizzate ad arginare l’illecita introduzione dei proventi di attività criminose nel sistema economico e finanziario. In merito, gli obblighi dichiarativi di valuta hanno la finalità di contrastare il riciclaggio dei proventi criminali e il finanziamento del terrorismo garantendo, simmetricamente, la tracciabilità dei capitali che si intendono trasferire all’estero. In tale ambito, il Corpo della Guardia di Finanza, unitamente al personale appartenente all’Agenzia delle Dogane, ha il compito di verificare il rispetto della disciplina in materia di circolazione transfrontaliera di “denaro contante” al seguito, con poteri di accertamento e contestazione di specifiche violazioni. Come affermato dalla prassi operativa (cfr. circolare 1/2018, Comando Generale della Guardia di Finanza, volume II, pagina n. 187 e ss.), l’attività di servizio demandata al Corpo, coerentemente con il proprio ruolo di polizia economico-finanziaria, è principalmente finalizzata a: - controllare la regolarità dei flussi valutari, sia in entrata sia in uscita dal territorio dello Stato, verificando l’osservanza dell’obbligo di dichiarazione prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008, da parte di tutte le persone fisiche che detengono “denaro contante” per importi pari o superiori a 10.000 euro; - verbalizzare le eventuali infrazioni riscontrate, per l’omessa o irregolare presentazione della dichiarazione valutaria, procedendo all’eventuale sequestro del denaro contante, trasferito o che si stava tentando di trasferire, eccedente la soglia di legge; - rilevare qualsiasi elemento, dato e informazione utile per risalire ad eventuali casi di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di traffici fraudolenti, connessi ai trasferimenti di capitali da e verso l’estero; - acquisire indizi o tracce su flussi di capitali non dichiarati all’atto del trasferimento all’estero e/o di rientro in Italia, ai fini dei successivi approfondimenti economico e finanziari e più in particolare di quelli di natura fiscale. Delineato il contesto operativo di riferimento, giova evidenziare che i controlli in materia di circolazione transfrontaliera di valuta assumono un ruolo decisivo nell’azione di ricerca dei flussi finanziari movimentati con possibili finalità di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, ovvero potenzialmente destinati ad alimentare reti o cellule terroristiche o comunque preordinati alla realizzazione di gravi progettualità criminali. Le novità in materia valutaria Lo schema di decreto legislativo recante “adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione”, introduce importanti novità al D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 il quale contiene particolari disposizioni in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005. Il legislatore aggiorna, anzitutto, le definizioni di “denaro contante”, “valuta”, “strumenti negoziabili al portatore”, “carte prepagate” e “denaro contante non accompagnato”. In particolare, nella definizione di “denaro contante” rientrano: la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate. Più nello specifico: - per “valuta” si intendono le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio; - tra gli “strumenti negoziabili al portatore” rientrano invece gli strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne; Tali strumenti sono, ad esempio, gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna. - le “carte prepagate” sono invece quelle non nominative (elencate al punto 2 dell’allegato I al regolamento UE n. 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018), che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente; - il “denaro contante non accompagnato” viene infine identificato come il denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto. Avuto riguardo all’obbligo di dichiarazione gravante in capo a chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante c.d. “denaro accompagnato”, per un importo pari o superiore a 10.000 euro (ex art. 3, D.Lgs. n. 195/2008), viene sancito che l’obbligo di dichiarazione non è regolarmente adempiuto se vengono fornite informazioni inesatte o incomplete, ossia se la valuta non viene messa a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per finalità di controllo. Inoltre, qualora nel corso dell’attività di controllo di plico postale o equivalente, di spedizioni di merci, di bagagli non accompagnati o altra qualsiasi tipologia di spedizione, venga rinvenuto denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente o il destinatario o un rispettivo rappresentante ha l’obbligo di presentare una “dichiarazione informativa” all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale dichiarazione deve essere resa entro il termine di 30 giorni, presentando il modello conforme all’allegato I, parte 2, del regolamento di esecuzione UE n. 2021/776 della Commissione dell’11 maggio 2021. In tali ipotesi, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato, sino alla presentazione della dichiarazione informativa. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza possono altresì trattenere il denaro contante, qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa non siano considerati idoneamente assolti, in tutto o in parte, ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall’importo, possa essere correlato ad attività criminose. Il trattenimento del denaro contante può avere una durata massima di 30 giorni; tuttavia, in casi particolari, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, è consentito prorogare la durata fino a un massimo di 90 giorni. Il legislatore interviene anche sulle disposizioni previste in materia di “estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi”, inerenti ai trasferimenti di denaro contante. In particolare, il soggetto cui è stata contestata una violazione agli obblighi dichiarativi può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: - pari al 15% del denaro contante, se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro; - pari al 30% se l’eccedenza non supera 40.000 euro. Inoltre, nell’ipotesi in cui la violazione delle disposizioni consiste nell’aver fornito, nell’adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: - pari al 10% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non è superiore a 10.000 euro; - pari al 15% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro; - pari al 30% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 30.000 euro e non superiore a 40.000 euro Sequestro di valuta Nel caso in cui la violazione delle disposizioni previste dalla normativa consiste nell’aver omesso l’adempimento dichiarativo, il sequestro di valuta può essere eseguito nel limite: - del 50% dell'importo eccedente la soglia di 10.000 euro (art. 3, D.Lgs. n. 195/2008), qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro; - del 70% per cento dell'importo eccedente la soglia di 10.000 euro, qualora l’eccedenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 100.000 euro; - del 100% dell’importo eccedente la soglia di 10.000 euro, qualora l’eccedenza sia superiore a 100.000 euro. Occorre considerare che, in tale fattispecie, l’importo del sequestro non può essere inferiore a 900 euro e non può essere superiore a 1.000.000 euro. Infine, nel caso in cui la violazione delle disposizioni consiste nell’aver fornito, nell’adempimento dichiarativo, informazioni inesatte o incomplete, il sequestro è eseguito nel limite: - del 25% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro; - del 35% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro; - del 70% della differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro; - del 100% della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100.000 euro. Anche in tale ipotesi occorre considerare che l’importo del sequestro non può essere inferiore a 500 euro e non può essere superiore a 1.000.000 euro. In definitiva, è possibile affermare che le novità in materia valutaria in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005 hanno la chiara finalità di rendere più severi i controlli nei confronti dei soggetti che non dichiarano alle competenti autorità il denaro contante, superando le soglie previste dalla legge in ingresso o in uscita dall’Unione europea.