La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia dell’Entrate è obbligatoria dal 1° luglio 2019 per i soggetti che effettuano commercio al minuto che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui. L’obbligo è stato previsto con il D.Lgs. n. 127/2015 riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, che prevede in proposito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, che i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. L’adempimento sostituisce la registrazione dei corrispettivi, che resta comunque possibile su base volontaria ed è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui. Le novità del decreto Crescita Il decreto Crescita ha apportato importanti novità sulla disciplina dei corrispettivi giornalieri, prevedendo che nel primo semestre di vigenza del nuovo obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA. Di conseguenza, con provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha consentito ai soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro i più ampi termini previsti dal decreto Crescita e ha definito ulteriori modalità per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio. La trasmissione telematica può essere effettuata anche mediante intermediario. In questa ipotesi, gli intermediari incaricati della trasmissione devono rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, nonché copia della comunicazione trasmessa e della relativa ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione. I nuovi servizi nel periodo transitorio Dal 29 luglio 2019 sono disponibili nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” i servizi per l’invio telematico dei corrispettivi da parte degli operatori che, nei primi sei mesi dall’introduzione dell’obbligo, non abbiano la disponibilità di un registratore telematico. Si tratta di due servizi online all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate: - un primo servizio web consente l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di ventilazione, senza distinzione tra imponibile e imposta, o di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate; - un secondo servizio consente in alternativa la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota IVA o con l’indicazione del regime di ventilazione. Inoltre, la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS. Come trasmettere i dati La trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, nella fase transitoria, può essere effettuata attraverso l’utilizzo del tracciato XML previsto per la trasmissione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia. Affinché il file XML sia accettato dal sistema ricevente, il responsabile della trasmissione, ossia il soggetto obbligato o un suo delegato, deve apporvi una firma elettronica, qualificata o basata su certificati Entrate, oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull’interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi”, il sigillo elettronico dell’Agenzia delle Entrate. I file devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate secondo una delle seguenti modalità: - un file in formato XML contenente i dati dei corrispettivi relativi ad una o più giornate; - un file in formato compresso contenente uno o più file in formato XML, il formato di compressione accettato è il formato ZIP. Nel caso del formato XML il nome del file deve rispettare la seguente nomenclatura: Codice paese Identificativo univoco _ Tipologia file _ Progressivo univoco del file.Estensione del file Nel secondo caso il nome del file deve rispettare la stessa nomenclatura appena descritta, ma l’estensione del file può essere solo .zip. È possibile trasmettere i dati con un file compresso non firmato se tutti i file XML in esso contenuti sono firmati. Se, invece, i file XML non sono tutti firmati, il file compresso deve essere obbligatoriamente firmato. Le notifiche di esito e codici errore Le notifiche sull’esito dell’elaborazione del file da parte del Sistema Ricevente vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file. La notifica di esito è costituita da un file XML firmato elettronicamente, in modalità “enveloped”. Quanto ai controlli sugli errori, assume rilevanza la verifica su: - nomenclatura ed unicità del file trasmesso, per cui la verifica viene eseguita al fine di impedire l’invio di un file già trasmesso; - dimensioni del file, per garantire che il file ricevuto non ecceda le dimensioni ammesse; - integrità del documento, per garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; - autenticità del certificato di firma; - verifica di conformità del formato; - coerenza del contenuto; - validità del contenuto; - autorizzazione alla trasmissione.