I tributi locali sono “governati” dalle disposizioni di legge di carattere generale e dai regolamenti dei tributi che vengono adottati dagli singoli enti locali. È proprio nei regolamenti che gli enti locali possono esercitare le facoltà che la norma nazionale accorda loro; ad esempio la diversificazione delle tariffe/aliquote, la concessione di deduzioni, etc. L’art. 151, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito a un orizzonte temporale almeno triennale. Questo termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Questa disposizione si lega con le norme che si occupano delle tariffe/ aliquote dei tributi locali. Infatti, l'art. 1, comma 169, legge n. 296/2006 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Queste deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Infine, l'art. 53, comma 16, legge n. 388/2000 sancisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Da queste disposizioni si evince chiaramente che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si trasferisce, in automatico, nel termine per deliberare le aliquote/tariffe e i regolamenti dei tributi locali. Fin qui il meccanismo appare lineare e semplice. La facoltà concessa al Ministro dell'Interno a differire il termine per la deliberazione del bilancio di previsione non è la regola unica. Il legislatore può in qualsiasi tempo differire il termine per la deliberazione del bilancio, il termine per la deliberazione delle tariffe/aliquote dei tributi locali, il termine per la deliberazione dei regolamenti dei tributi locali. È proprio dall'intervento del legislatore che possono scaturire confusioni, dimenticanze, etc. Quali sono i termini per le deliberazioni per le tariffe/aliquote e per i regolamenti dei tributi locali per l'anno 2020? I vari differimenti Con il D.M. 13 dicembre 2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295) il Ministero dell’Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020. Successivamente, con il D.M. 28 febbraio 2020 (G.U. 28 febbraio 2020, n. 50) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Il decreto Cura Italia (art. 107, comma 2) ha da ultimo stabilito che, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 31 maggio 2020. Siccome i differimenti riguardano il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, gli stessi si applicano ai fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote e dei regolamenti dei tributi locali. Tariffe TARI e TARI corrispettivo Per quanto riguarda le tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, sono previste diverse disposizioni. L’art. 107, comma 4, D.L. n. 18/2020 stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall’art.1, comma 683-bis, legge n. 147/2013, è differito al 30 giugno 2020. Quest'ultima disposizione prevede che “in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”. Da notare che il termine del 30 aprile si riferiva al differimento delle deliberazioni delle tariffe e dei regolamenti; il nuovo termine (del 30 giugno) si riferisce alle sole deliberazioni delle tariffe. Il comma 5 dell'art. 107 stabilisce che i comuni - in deroga all'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all'obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. In conclusione: - entro il 30 giugno è fissato il termine per la deliberazione delle tariffe; - entro il 31 maggio (in virtù del differimento dei bilanci, di cui al comma 2 dell'art. 107, D.L. n. 18/2020) per la deliberazione del regolamento. C'è un disallineamento, che potrà essere sanato in sede di conversione del D.L. n. 18/2020. La nuova IMU I termini innanzi visti non si applicano alla nuova IMU. La legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 779) disciplina il regime transitorio relativo al primo anno di applicazione della nuova imposta. È stabilito che per l’anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020. Canone unico Quanto detto in precedenza non si applica al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) che entra in vigore con il 2021 al posto della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). Per queste ultime quattro entrate, invece, c'è il differimento (per le tariffe/aliquote e regolamento) entro il 31 maggio.