I contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del contribuente. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 124 del 3 giugno 2024. L'articolo 51 del TUIR dispone, al comma 1, che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Il successivo comma 2 del citato articolo 51 del TUIR stabilisce, alla lettera a), che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge. Per quel che attiene, nello specifico, alla rilevanza tributaria dei contributi previdenziali obbligatori per legge, di cui al citato articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, versati in uno Stato estero, il punto 2.2.1 della circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 326/E, chiarisce che "tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o facoltativi, siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia". Pertanto, in base alle disposizioni contenute nel citato articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR ed alle indicazioni fornite nel suddetto documento di prassi, emerge che anche i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente. Da ciò consegue che, nella fattispecie in esame, i contributi versati negli USA nell'ambito della medicare e della medical insurance, dal datore di lavoro del contribuente, non concorrono in tutto o in parte alla formazione del reddito imponibile in Italia del medesimo contribuente nella misura in cui gli stessi sono ritenuti obbligatori in base alla vigente normativa interna statunitense. Il contribuente potrà, pertanto, rivolgersi alle competenti Autorità fiscali estere al fine di ottenere le relative attestazioni che certifichino, sulla base della normativa interna statunitense, l'obbligatorietà o meno (in tutto o solo per una quota parte) dei contributi in esame versati negli USA. Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita, in caso di richiesta, all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.