I crediti relativi alle imposte dirette potranno essere utilizzati in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazioni da cui emergono. L’articolo 3 del decreto fiscale collegato alla manovra, infatti, estende alle imposte dirette la disciplina sulle compensazioni già prevista per i crediti Iva e introduce una sanzione di mille euro per le compensazioni non regolari. La norma interviene direttamente sull’articolo 17 del Dlgs 241/1997 che disciplina le cosiddette compensazioni orizzontali, vale a dire la possibilità di utilizzare crediti di imposta per il pagamento di tributi e contributi anche di natura diversa. Resta, invece, inalterata la possibilità di utilizzare liberamente i crediti se di importo inferiore a 5mila euro nonché la compensazione verticale di qualsiasi importo. A norma del comma 3 dell’articolo 3, le nuove regole si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Pertanto, i contribuenti potranno utilizzare i crediti maturati nel 2019 a partire da maggio 2020, ovvero da quando è possibile presentare le relative dichiarazioni. In realtà, pur essendo possibile presentare la dichiarazione da maggio è ben probabile che i tempi si allunghino in quanto i software di compilazione e i moduli di controllo non sono mai disponibili prima dell’estate. Il differimento del momento in cui i crediti potranno essere utilizzati comporta un notevole vantaggio per le casse dello Stato il quale, infatti, come si legge nella relazione tecnica al decreto, stima di avere una minore spesa di circa 1.084 milioni di euro per il solo anno 2020. Il comma 2 dell’articolo 3 prevede poi altre due novità: la prima è l’estensione ai non titolari di partita Iva dell’obbligo di avvalersi dei canali telematici dell’agenzia delle Entrate per la trasmissione di modelli F24 contenenti compensazioni; la seconda è l’applicazione dello stesso obbligo con riferimento alle compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti. Con riferimento alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020, viene poi introdotto uno specifico regime sanzionatorio nel caso in cui venga individuato un tentativo di compensare crediti non utilizzabili. La legge 205/2017 aveva già introdotto, nell’articolo 37 della legge 223/2006, il comma 49-ter prevedendo la possibilità, per l’agenzia delle Entrate di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentavano profili di rischio. Se all’esito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato, la delega viene eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. Il comma 5 dell’articolo 3 del decreto fiscale prevede ora che, qualora a seguito del controllo, i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, per ciascuna delega non eseguita trova applicazione la sanzione di mille euro, prevista dal comma 2-ter, introdotto ora nell’articolo 15 del Dlgs 241/1997 dal comma 6 dell’articolo 3 del decreto fiscale. La mancata esecuzione della delega viene comunicata al soggetto che la ha trasmessa mentre l’applicazione della sanzione viene comunicata direttamente al contribuente. Quest’ultimo, qualora ravvisi eventuali elementi non considerati nell’ambito del controllo, può, nei successivi 30 giorni, fornire informazioni utili all’Agenzia. Se le somme dovute sono pagate nei successivi 30 giorni, l’iscrizione a ruolo della sanzione di mille euro non è eseguita. Introdotta, infine, una procedura definita di «cooperazione rafforzata» tra agenzia delle Entrate, Inps e Inail ai fini del controllo delle compensazioni; in sostanza, nel caso in cui una ditta non versi contributi Inps perché utilizza in compensazione crediti di imposta, l’Inps può interrogare l’agenzia delle Entrate sulla bontà dei crediti di imposta utilizzati.