Il contante torna nel mirino dell’Uif. Entro il prossimo 16 settembre banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento ed eventuali succursali italiane dovranno inviare all’Unità di informazione finanziaria i report mensili delle «comunicazioni oggettive» sui singoli correntisti/clienti. È una sorta di “faro” su tutte le movimentazioni in contante superiori a 10mila euro effettuate nell’arco del mese tramite intermediari. Si tratta, è bene chiarirlo subito, di «controlli» e non di «divieti», siamo fuori dal perimetro delle segnalazioni per operazioni sospette (Sos) ma comunque, secondo la Gdf e la Direzione investigativa antimafia, in un ambito che deve essere monitorato per incrociare informazioni su chi è troppo appassionato al contante, «strumento anonimo e non tracciabile». L'obbligo, già introdotto nel 2017 con le modifiche al decreto antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), è stato meglio dettagliato dal Provvedimento dell’Uif del 28 marzo scorso. Le comunicazioni oggettive non sono controlli fiscali né di polizia ma servono, in ultima analisi, a”raffinare” le segnalazioni di operazioni sospette, inviate oggi a decine di migliaia ma spesso solo per evitare rischi all’intermediario più che per intercettare operazioni realmente a rischio riciclaggio/terrorismo. A tale scopo la Uif ha elaborato un elenco di indicatori di anomalia con indicazioni di massima per intercettare sospetti. Ad esempio, il precedente Provvedimento del 2011 tra i fattori di rischio considera l’utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti o con ricorso a banconote di elevato taglio. La difficoltà nell’individuare condotte inerenti l’uso del contante realmente sintomatiche di operazioni riciclatorie ha portato l’Authority a optare per segnalazioni standardizzate, la cui anomalia verrà valutata dalla Uif stessa. Le comunicazioni oggettive escludono l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette se non presentano collegamenti con altre operazioni di diverso tipo, oppure quando i movimenti di contante non vengono effettuati da clienti ad elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In ogni caso l’invio di una Sos non esonera mai dalla comunicazione oggettiva su quella stessa operazione. L’Authority ha deciso di emanare il primo provvedimento sul denaro contante, scelta che non stupisce visto che la “questione contante” nel nostro Paese è presentata agli occhi dell’opinione pubblica come lo snodo per la risoluzione di problemi che vanno dalla lotta all’evasione fiscale al riciclaggio di denaro sporco. Anche i risultati delle valutazioni sovranazionali del rischio condotte della Commissione Ue nel 2017 e 2019 hanno fornito riscontri a questa convinzione, ritenendo il contante il mezzo a cui si ricorre con maggiore frequenza per fini di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Così molti Stati membri sono corsi ai ripari. La scelta di adottare dei criteri oggettivi di segnalazione non è solo dell’Italia, ma anche di altri Paesi Ue e non. La Francia, per esempio, segue un regime articolato: accanto alle comunicazioni per importi superiori ai 10.000 euro, devono essere segnalate anche le operazioni in contanti (o con moneta elettronica) superiori a 1.000 o a 2.000 euro per cliente in un mese. Stati Uniti, Canada e Australia hanno optato per il parametro dei trasferimenti superiori ai 10.000 dollari in divisa locale.La Uif analogamente ha stabilito di imporre ai soli intermediari finanziari l'invio con cadenza mensile di una comunicazione con i dati dei movimenti, in entrata e in uscita, per importi pari o superiori a 10.000 euro, anche se realizzati con più operazioni singole pari o superiori a 1.000 euro. Le informazioni hanno a oggetto le operazioni, i soggetti, i rapporti, anche se le operazioni sono state compiute sui conti dei clienti da soggetti diversi in qualità di «esecutori», e sono da trasmettere entro il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento. Non sarà comunque applicabile la compensazione tra operazioni da comunicare, cioè se uno stesso soggetto deposita contante e ne preleva una parte, gli importi da comunicare saranno distinti. La trasmissione dei dati è a cura del responsabile della funzione antiriciclaggio dell’intermediario. Nel caso in cui gli intermediari obbligati dal Provvedimento non effettuino, nel mese di riferimento, alcuna operazione rilevante, inoltreranno comunque una comunicazione negativa. Restano esclusi dall’obbligo i cittadini comuni, i quali devono semplicemente continuare ad osservare il generale divieto di trasferimento del contante superiore a 3.000 euro.