La fruizione del periodo annuale di ferie retribuite spettanti alla generalità dei lavoratori subordinati deve avvenire entro i limiti stabiliti dalla legge o dal CCNL. In caso contrario è previsto che sui giorni residui non goduti nei termini vadano calcolati e versati i contributi previdenziali dovuti. Entro il prossimo 20 agosto, dunque, i datori di lavoro sono tenuto al versamento mediante F24 della contribuzione calcolata sulle ferie di competenza dell’anno 2018 non ancora fruite ed entro il 31 agosto deve inoltre essere trasmessa la relativa denuncia Uniemens. Ferie retribuite e periodo di fruizione Ciascun lavoratore subordinato ha diritto ad almeno 4 settimane di ferie, cui si aggiungono le giornate eventualmente previste dalla contrattazione collettiva. Tale periodo deve essere goduto: - per almeno 2 settimane, consecutive su richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione (fruizione infrannuale); - per le restanti 2 settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (fruizione ultrannuale). Alla contrattazione collettiva è altresì rimessa la facoltà di prolungare tale tetto massimo di 18 mesi. N.B. Posta l’irrinunciabilità del diritto di godimento delle ferie, il periodo legale, della durata di 4 settimane, non può essere monetizzato. L’unica eccezione è costituita dalla fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro. Sospensione dell’attività lavorativa per COVID-19 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (interpello n. 19/2011), con riferimento ai periodi di cassa integrazione salariale, ha specificato che: - in caso di sospensione totale dell’attività lavorativa (CIG a zero ore), venendo a mancare l’esigenza primaria legata al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, la fruizione può essere posticipata al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva; - in caso di riduzione parziale dell’attività lavorativa, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta, anche in misura ridotta. Tale interpretazione appare opportunamente applicabile anche alla fattispecie della Cassa integrazione per Covid-19. Va altresì ricordato che l’articolo 2109 del codice civile prevede che sia il datore di lavoro a determinare quando il lavoratore debba fruire delle ferie, tenendo conto delle esigenze dell’impresa nonchè degli interessi del lavoratore medesimo. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 543/1990, ha affermato che “è possibile posticipare il godimento del periodo feriale rispetto all’anno di maturazione solo per l’insorgere di esigenze di servizio eccezionali, motivate, impreviste e imprevedibili”. La disciplina introdotta dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha espressamente previsto il ricorso a ferie e congedi retribuiti quali strumenti contrattuali utili alla gestione del rapporto di lavoro durante il periodo di lockwdown. Il datore di lavoro può imporre le ferie a tutti i dipendenti dell’azienda, proprio in virtù delle esigenze produttive ed organizzative determinate dalla situazione di emergenza nazionale legata alla diffusione del virus. Qualora invece, in relazione alle condizioni dell’attività svolta durante i mesi di emergenza sanitaria, non sia possibile consentire ai lavoratori la regolare fruizione del periodo feriale maturato, la contribuzione risulta comunque dovuta entro il mese di agosto 2020. Obbligo contributivo per il datore di lavoro La retribuzione collegata ai periodi di ferie non godute è imponibile ai fini previdenziali in applicazione del criterio di onnicomprensività della retribuzione e il relativo debito contributivo scatta in coincidenza con il termine di fruizione delle ferie previsto nella normativa di riferimento. La scadenza dell’obbligazione contributiva sul compenso per ferie maturate e non godute è dunque fissata nel termine previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Con riferimento al periodo di ferie aggiuntivo rispetto al minimo delle 4 settimane, invece, tale termine può essere differito in virtù di accordi e/o regolamenti aziendali o anche pattuizioni individuali tendenti ad agevolare il più possibile l’effettivo godimento delle ferie da parte del lavoratore. L'adempimento dell'obbligo contributivo e il versamento dei relativi contributi devono essere effettuati, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme tramite indennità sostitutiva, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso stabilito in via contrattuale o pattizia. In sintesi Termine per la fruizione delle ferie maturate nel 2018: 30 giugno 2020 Anticipazione dei contributi su ferie residue anno 2018: LUL di luglio Termine di versamento dei contributi su ferie residue anno 2018: 20 agosto 2020 Al fine di determinare la contribuzione dovuta, il datore di lavoro deve sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso per ferie/ROL/ex festività non godute. Recupero della contribuzione versata Nel mese in cui il lavoratore beneficerà effettivamente di tali periodi di ferie, il datore di lavoro opera la diminuzione dell’imponibile del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie/ROL/Exfestività non godute e, contestualmente, recupera la relativa contribuzione già versata. Nella denuncia contributiva UniEmens di competenza sarà dunque necessario indicare le variabili retributive identificate con la causale “FERIE”. N.B. Il recupero della contribuzione può essere effettuato entro 12 mesi dall’avvenuto assoggettamento dei medesimi periodi. Qualora la fruizione avvenga in data successiva sarà necessario operare una vera e propria regolarizzazione. Sanzioni amministrative L’assoggettamento contributivo delle ferie scadute non godute non esclude l’applicazione in capo del datore di lavoro delle sanzioni amministrative. Infatti, la violazione degli obblighi in materia di ferie è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 120 a 720 euro, incrementata in relazione al numero di lavoratori coinvolti e alla persistenza delle violazioni riscontrate. Nello specifico, essa varia: - da 480 a 1.800 euro, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni; - da 960 a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni (art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003). La sanzione non si applica, in quanto il datore di lavoro non è ritenuto responsabile, nell'ipotesi in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di 2 settimane di ferie nell'anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore. Si tratta di fattispecie ricollegabili, ad esempio, alle assenze prolungate per maternità, malattia, infortunio.