Durante l’incontro con la stampa specializzata del 13 gennaio 2020, dall’Agenzia delle entrate sono arrivati alcuni chiarimenti relativi al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali e alla web tax. Credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali La legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020) introduce un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2020 l’ordine di acquisto risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Di fatto, tale credito sostituisce il super e l’iper ammortamento. Sono agevolabili gli investimenti in: - beni strumentali nuovi; - beni materiali di cui all’allegato A della Legge n. 232/2016 (beni che beneficiavano dell’iper ammortamento); - beni immateriali di cui all’allegato B della Legge n. 232/2006 (i.e. software). Sono esclusi dall’agevolazione, tra l’altro, gli investimenti in veicoli e mezzi di trasporto di cui all’articolo 164 del TUIR. Intervenendo in materia, l’Agenzia delle entrate ha confermato quanto previsto dall’articolo 1, comma 184 della legge di bilancio 2020, ossia che gli esercenti arti e professioni possono beneficiare solo del credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali nuovi. In termini operativi a detti soggetti il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni e non in quella 40% della quota di investimenti fino a € 2,5 milioni e del 20% per la quota di investimenti compresa tra € 2,5 e € 10 milioni prevista per gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico di cui all’allegato A della Legge n. 232/2016. Digital tax Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 è prevista l’entrata in vigore dall’imposta sui servizi digitali, introdotta dall’art. 1 co. 35 - 50 della L. 145/2018. L’imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: - veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; - messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi; - trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia digitale. L’imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso del periodo d’imposta che coincide con l’anno solare. A tal proposito è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se tali ricavi tassabili devono essere considerati appartenenti ad un anno solare: - in base al momento dell’incasso del corrispettivo, ovvero, - se rilevi, qualora antecedente, il momento in cui l’utente sia localizzato nel territorio dello Stato ai fini del singolo servizio digitale. Al fine di fornire risposta, l’Agenzia ha precisato che ai fini dell’applicazione dell’imposta sui servizi digitali, un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo. Un utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se: - nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera a), la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale; - nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera b), se: -- il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo nel territorio dello Stato in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta; -- il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra tra quelli di cui al numero 1), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo nel territorio dello Stato; - nel caso di un servizio di cui al comma 37, lettera c), i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo nel territorio dello Stato per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta. Pertanto, un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d'imposta se l'utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato nell’anno solare.