Chiusura totale per la cessione delle rate residue dell’agevolazione superbonus per chi non ha esercitato l’opzione entro il 29 maggio 2024. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un contribuente che ha sostenuto spese agevolabili con il superbonus 2023, ma non ha provveduto ad inviare entro il 4 aprile 2024 alcuna comunicazione di cessione del credito. La prima quota di detrazione della spesa non è stata ancora inserita nella dichiarazione 2023 in quanto la dichiarazione non è stata ancora presentata. Il contribuente può ancora, e a quali condizioni, cedere le rate residue rispetto alla quota 2023? L’Agenzia ha evidenziato in via preliminare che, per poter esercitare l’opzione, deve rientrare in una delle deroghe al generale divieto per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta previste dal D.L. n. 11/2023 e dal D.L. n. 39/2024. Tanto detto, con riferimento al caso di specie, l’Agenzia osserva che il comma 7 dell’art. 4-bis del D.L. n. 39/2024 prevede che, a decorrere dal 29 maggio 2024, non è più consentito l’esercizio dell’opzione della cessione del credito in relazione alle singole rate residue non ancora fruite delle detrazioni. In sostanza i beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti da bonus edilizi dal 29 maggio 2024 non possono più optare per la cessione delle rate residue della detrazione non ancora fruite. Enti del Terzo settore Inoltre, l’Agenzia ha confermato la possibilità di beneficiare della deroga prevista per il divieto all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista per gli enti del Terzo settore con i requisiti di cui al comma 9, lettera d -bis), dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 e che rispettano altri precisi requisiti. Il caso posto all’attenzione dell’Agenzia è relativo a una ONLUS, con i requisiti di cui all’art. 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto Rilancio già costituita al 17 febbraio 2023 e con CILAS presentata a dicembre 2023: può procedere a sostenere spese ammesse al superbonus e optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche se non dispone di fatture per spese già sostenute alla data del 29 marzo 2024? L’Agenzia ha rilevato che l’art. 1, comma 1, lettera a), D.L. n. 39/2024 stabilisce la soppressione del primo periodo del comma 3-bis dell’art. 2, D.L. n. 11/2023, che prevedeva una deroga di carattere soggettivo al generale divieto per l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito d’imposta per gli IACP ed enti con le stesse finalità sociali (cooperative edilizie a proprietà indivisa, ONLUS, organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale) purché questi soggetti fossero costituiti alla data del 17 febbraio 2023. Il successivo comma 2 dell’art. 1, D.L. n. 39/2024 prevede che i suddetti soggetti possono continuare ad esercitare l’opzione per le spese sostenute in relazione agli interventi ammessi al superbonus per i quali alla data del 29 marzo 2024 siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) risulti presentata la CILAS se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dal condominio; b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILAS se gli interventi sono effettuati dai condomini; c) risulti presentata l’istanza per il riconoscimento del titolo abilitativo se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione dell’edificio. Tanto premesso, la ONLUS già costituita alla data del 17 febbraio 2023, che abbia presentato la CILAS entro il 29 marzo 2024, può continuare a beneficiare della deroga prevista per il divieto all’esercizio dell’opzione.