Il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione UE nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'UE. Il Governo è quindi corso ai ripari con la pubblicazione, della G.U. del 16 settembre 2024 del decreto Salva infrazioni (D.L. n. 131/2024), che contiene misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure e, nel contempo, evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 260, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Sono state quindi modificate ed integrate diverse norme oggetto di procedura di infrazione, tra le quali il D.Lgs. n. 286/1998, che contiene la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero. Alloggi idonei per il lavoro stagionale per evitare le sanzioni In particolare è stato aggiunto all’art. 24, che si occupa del lavoro stagionale, il nuovo comma c. 15-bis, che recita: “il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.” Tale intervento si è reso necessario in risposta alla “tirata d’orecchi” effettuata dalla UE per l’incompleto recepimento delle disposizioni della direttiva 2014/36/UE, che mira a garantire norme eque e trasparenti per l'ammissione nell'UE dei lavoratori stagionali di paesi terzi, nonché condizioni di vita e di lavoro dignitose, pari diritti ed una protezione sufficiente dallo sfruttamento. Il testo previgente del citato art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 disponeva che, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore stagionale extracomunitario, in caso di alloggio fornito dal datore di lavoro, questi doveva esibire un titolo idoneo a provarne l'effettiva disponibilità, con specifica delle condizioni a cui l'alloggio è concesso al lavoratore, nonché l'idoneità alloggiativa ai sensi della vigente normativa. Inoltre, era stato già stabilito che l’eventuale canone di locazione doveva essere proporzionato rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, mai superiore ad un terzo di tale retribuzione, oltre all’espresso divieto di decurtare automaticamente l’importo corrispondente dalla retribuzione erogata. Per perfezionare il recepimento della direttiva UE mancava evidentemente la previsione delle sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni, che ora, grazie al decreto infrazioni, sono state definite. È opportuno ricordare che l’espressione “idoneità alloggiativa”, riportata nella specifica pagina all’interno del portale “integrazionemigranti.gov.it” definisce la conformità di un alloggio alle norme e ai requisiti stabiliti dalle autorità locali o nazionali per garantire la sicurezza e la salute degli occupanti. L’alloggio concesso al lavoratore straniero deve quindi essere fornito dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria, deve rispettare i parametri minimi previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in materia di struttura portante, sicurezza antincendio, qualità dell’aria interna, accessibilità, impianti idraulici, elettrici, etc., come stabilito dal D.M. del 5 luglio 1975 del Ministero della Sanità, quali ad esempio: le dimensioni minime dell’alloggio in funzione delle persone che lo abitano, ovvero - altezza minima 2,70 metri - superficie minima per 1 abitante, 14 mq; - superficie minima per 2 abitanti, 28 mq; - superficie minima per 3 abitanti, 42 mq; - superficie minima per 4 abitanti, 56 mq; - superficie minima aggiuntiva per ogni abitante ulteriore, + 10 mq; la superficie minima delle stanze da letto: - mq 9 per una persona - mq 14 per due persone; la presenza in ogni alloggio di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Oltre ai valori minimi di superficie vi sono altri fattori da valutare: l’igiene, l’altezza, il riscaldamento, l’umidità, la ventilazione, l’illuminazione ecc., come da regolamenti regionali e comunali. La certificazione attestante l’idoneità dell’alloggio deve essere richiesta dal proprietario dell’alloggio, dall’affittuario o dal soggetto residente, domiciliato o ospite nell’immobile, all’Ufficio Tecnico del Comune o all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’A.S.L., e non è necessaria se si soggiorna presso una struttura alberghiera.