L’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è l’imposta dovuta dalle persone fisiche per il possesso dei seguenti redditi: fondiari, cioè dei fabbricati e dei terreni di capitale di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione) di lavoro autonomo di impresa diversi (elencati nell’articolo 67 del Testo unico delle imposte sui redditi). Sono soggetti passivi dell’Irpef le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Residenza fiscale È residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi chi per la maggior parte dell’anno (almeno 183 giorni l’anno, 184 in quelli bisestili) è iscritto nell’Anagrafe delle persone residenti in Italia, oppure ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia. Sono, inoltre, considerati residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di trasferimenti in corso d’anno, se il soggetto risiede in Italia per meno di 183 giorni (184 per anni bisestili), la suddivisione in due parti del periodo d’imposta è riconosciuta solo nelle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione con la Svizzera (articolo 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e con la Germania (punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992). Aliquote e calcolo dell'Irpef L’Irpef si applica sul reddito complessivo del soggetto. L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni. Dal 2022 sono in vigore le seguenti aliquote Irpef: REDDITO IMPONIBILE (per scaglioni) ALIQUOTA (per scaglioni) IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI fino a euro 15.000,00 23% 23% sull'intero importo da 15.001,00 fino a 28.000,00 euro 25% 3.450 euro + 25% sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro da 28.001 fino a 50.000 euro 35% 6.700 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro oltre 50.000 euro 43% 14.400 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro In base al Decreto legislativo n. 216/2023, per l'anno 2024 l'imposta lorda si calcola, invece, applicando le seguenti aliquote: REDDITO IMPONIBILE (per scaglioni) 2024 ALIQUOTA (per scaglioni) 2024 IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI fino a euro 28.000,00 23% 23% sull’intero importo da 28.001 fino a euro 50.000,00 35% 6.440 euro + 35% sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro oltre a euro 50.000,00 43% 14.140 euro + 43% sul reddito che supera i 50.000 euro Soggetti residenti Per i soggetti residenti, il reddito complessivo è formato da tutti i redditi ovunque prodotti. Alcune spese (“oneri deducibili”) possono ridurre il reddito complessivo, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali o le erogazioni liberali in favore degli enti no profit. L’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni. L’Irpef dovuta dal contribuente è determinata sottraendo dall’imposta lorda le detrazioni previste dalla normativa: ad esempio, le detrazioni previste per tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, pensione, autonomo), la detrazione per il coniuge, i figli (di età pari o superiore a 21 anni) e altri familiari a carico, e le detrazioni riconosciute a fronte di alcune tipologie di spese sostenute durante l’anno (come salute, istruzione, interessi per il mutuo dell’abitazione, ecc). Inoltre vanno sottratti i crediti d’imposta spettanti. Le detrazioni sono riconosciute generalmente fino all’ammontare dell’imposta dovuta. Non possono essere rimborsati importi superiori (cd. incapienza). Soggetti non residenti Per i soggetti non residenti il reddito complessivo è formato solo dai redditi prodotti in Italia. I soggetti non residenti possono portare in diminuzione del reddito complessivo solo alcuni oneri deducibili, come le donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi). Come per i soggetti residenti, l’imposta lorda si calcola applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le aliquote per scaglioni. Dall’imposta lorda i soggetti non residenti possono sottrarre alcune detrazioni, come le detrazioni per lavoro dipendente, quelle per spese relative a ristrutturazioni edilizie o per alcuni tipi di donazioni (l’elenco completo si trova all’articolo 24 comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi. Non spettano le detrazioni per carichi di famiglia. Soggetti “Schumacker” Hanno diritto a tutte le deduzioni e detrazioni i soggetti c.d. “Schumacker”, cioè i soggetti non residenti in Italia che si trovano nelle seguenti condizioni: il reddito prodotto in Italia è pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto non fruiscono di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Come e quando presentare la dichiarazione dei redditi Le persone fisiche presentano la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Redditi PF o il modello 730, a seconda della tipologia di reddito posseduta. I lavoratori dipendenti e i pensionati che possiedono redditi da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi diversi possono presentare il modello 730. I coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta. Tutti gli altri soggetti e i contribuenti non residenti fiscalmente in Italia nell’anno d’imposta e/o nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi presentano il modello REDDITI PF. Come si presenta la dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o 730) L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti i modelli e le istruzioni per la compilazione di Redditi PF e 730. Per chi utilizza il modello Redditi PF, è inoltre disponibile il software RedditiOnLine Pf, che consente la compilazione del modello, la creazione del file da inviare telematicamente tramite i servizi online dell’Agenzia delle Entrate e la generazione del modello di pagamento F24. Dichiarazione dei redditi precompilata Per semplificare l’adempimento della dichiarazione annuale dei redditi, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti anche il modello 730 e il modello Redditi Persone Fisiche precompilati, che contengono, cioè, già diversi dati inseriti automaticamente, tra cui le detrazioni per spese sanitarie, spese universitarie, spese per premi assicurativi, contributi previdenziali, bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. La dichiarazione dei redditi precompilata è un servizio online gratuito al quale si accede con credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) Carta di Identità Elettronica (CIE) Carta nazionale dei servizi (CNS). I cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano possono utilizzare anche le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps. All’interno del servizio è possibile visualizzare, modificare e/o integrare la propria dichiarazione e infine inviarla all’Agenzia. Una volta effettuato l’invio, la dichiarazione con il protocollo dell’invio resta visualizzabile e scaricabile all’interno della propria area autenticata. Quando si presenta la dichiarazione dei redditi La dichiarazione dei redditi va presentata entro i seguenti termini: Il modello 730 di norma entro il 30 settembre, direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro) Il modello Redditi PF di norma entro il 31 ottobre, online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf) o ai professionisti abilitati. Le persone fisiche non residenti che al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero e che non possono effettuare la trasmissione telematica, possono inviare il modello REDDITI PF entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello d’imposta a mezzo raccomandata o altro mezzo equivalente. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia e deve recare scritto, a carattere evidente: cognome, nome e codice fiscale del contribuente la dicitura “Contiene dichiarazione Modello Redditi 2024 Persone Fisiche”. Coloro che nell’anno d’imposta e/o nell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi non sono residenti in Italia possono utilizzare il solo modello REDDITI PF. Come si paga l'Irpef Il contribuente versa l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) con un acconto - in una o due rate - e un saldo. In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso. L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo. L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo: unico versamento entro il 30 novembre dell'anno di imposta se l’acconto è inferiore a 257,52 euro due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno dell'anno di imposta (insieme al saldo dell’anno precedente), la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre dello stesso anno. I soggetti che devono applicare gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e i soggetti che rientrano nel regime forfetario effettuano: un unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro l’acconto in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno e 30 novembre). In sintesi: salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre. Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24. I soggetti non residenti possono pagare le imposte anche con altre modalità, per esempio bonifico bancario o attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate. Le stesse modalità di pagamento delle imposte previste per i contribuenti che utilizzano il modello REDDITI PF, devono essere utilizzate anche dai contribuenti che presentano il modello 730 e non hanno un sostituto d’imposta. Non devono versare autonomamente le imposte, invece, i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta. Gli importi a debito o a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono trattenuti o pagati direttamente sullo stipendio dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio. Agevolazioni per chi trasferisce la residenza in Italia Sono previste agevolazioni fiscali per i lavoratori dipendenti e autonomi che trasferiscono la residenza in Italia. Regime dei “lavoratori impatriati” Il regime agevolato dei “lavoratori impatriati” è destinato ai lavoratori dipendenti e autonomi che trasferiscono la residenza in Italia. Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d’impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l’attività in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Prevede che per cinque anni il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia sia soggetto a una tassazione pari al 30% dell’ammontare oppure al 10%, se la residenza è presa in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Il regime è prorogabile per altri cinque anni a determinate condizioni. Per il periodo di prolungamento i redditi agevolati concorreranno alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare (10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico). Regime agevolato per i Neo residenti Il regime agevolato per i Neo residenti riguarda coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Chi aderisce può beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero con il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta.