L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento in data 18 settembre 2024 riguardante la definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17. Preleva l’istanza Preleva le istruzioni L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che entro la data del 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che si trovano nelle condizioni reddituali di cui ai commi 8-bis e 8-bis.1 del medesimo articolo 119. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il contributo in esame spetta alle persone fisiche titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, ovvero alle persone fisiche che godono di qualità di detentore, sull’unità immobiliare oggetto degli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70 per cento del loro ammontare, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio. L’ammontare del contributo erogabile è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell'intervento, ossia all’importo della spesa che non è oggetto di detrazione dall’Irpef con percentuale del 70% e che non è stato oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione Irpef. L’importo massimo della spesa agevolabile oggetto del contributo è pari a euro 96.000. Sono applicabili i chiarimenti contenuti al punto 1.1.3 della circolare n. 13 del 13/06/2023. Con il nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto ministeriale, sono definite le modalità e i termini di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo. Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi. L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, verrà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze. Il termine ultimo per la trasmissione è fissato al giorno 31 ottobre 2024. Il rapporto percentuale sarà comunicato con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato entro il 30 novembre 2024.