GIURISPRUDENZA
Niente cram down fiscale se manca un appropriato piano industriale
Si tratta di condizione necessaria anche in caso di continuità indiretta, indipendentemente dal fatto che il cessionario dell’azienda ricavi la provvista necessaria per attuare la ristrutturazione

Con sentenza dello scorso 12 febbraio, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la domanda di omologa forzosa di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex articolo 62, comma 2-bis del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sul presupposto che il piano presentato difettasse di una reale previsione di continuità aziendale indiretta; conseguentemente, è stata aperta la liquidazione giudiziale della società.



