E-commerce, IVA e dazio da 3 euro: le nuove regole ADM
Special Arrangement operativo: PEC, codice F49, dilazione e garanzia. Ecco cosa cambia per le importazioni extra Ue

La riforma dell’e-commerce entra nella fase operativa e per gli operatori che gestiscono vendite a distanza di beni provenienti da Paesi extra Ue arrivano nuovi adempimenti da rispettare.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo le indicazioni contenute nella circolare n. 17/2026, ha pubblicato il 9 settembre un nuovo avviso dedicato allo “Special Arrangement”, il regime speciale che consente di gestire la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione sulle vendite a distanza.
Tra le novità da tenere sotto controllo ci sono la preventiva comunicazione via Pec, l’utilizzo obbligatorio del codice F49, la dilazione di pagamento e la costituzione di una garanzia globale. Ma c’è anche un chiarimento particolarmente rilevante sul piano fiscale: il nuovo dazio forfettario di 3 euro concorre alla base imponibile su cui viene calcolata l’Iva all’importazione.
Special Arrangement: cos’è e chi può utilizzarlo
Il regime è disciplinato dall’articolo 74-sexies.1 del Dpr n. 633/1972 e riguarda la gestione delle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi.
Lo Special Arrangement permette agli operatori coinvolti nella riscossione dell’Iva dal destinatario finale di adottare una modalità specifica per il versamento dell’imposta riscossa sulle importazioni.
Dal 1° luglio 2026, tuttavia, l’operatività del sistema è collegata a una serie di nuovi obblighi doganali e procedurali.
Prima dell’adesione serve una comunicazione via Pec
Il primo passaggio indicato dall’Agenzia delle dogane riguarda la comunicazione preventiva.
Gli operatori che intendono utilizzare lo Special Arrangement devono infatti trasmettere una comunicazione tramite Pec alla Direzione Dogane, prima di iniziare a operare attraverso il regime speciale.
L’adesione non si esaurisce però nella semplice comunicazione: occorre verificare anche che siano presenti le autorizzazioni e le garanzie necessarie per la gestione dei flussi e-commerce.
Codice F49 obbligatorio nelle dichiarazioni doganali
Per le dichiarazioni doganali presentate nell’ambito dello Special Arrangement mediante i tracciati H1, H6 o H7, deve essere utilizzato obbligatoriamente il codice di procedura aggiuntiva:
F49
Il codice consente di identificare le operazioni effettuate attraverso il particolare regime di riscossione dell’Iva previsto per l’e-commerce.
L’assenza della corretta indicazione può quindi impedire la gestione dell’operazione secondo le modalità previste dal regime speciale.
Necessaria la dilazione di pagamento DPO
Un altro requisito riguarda la dilazione di pagamento (DPO).
L’operatore deve essere titolare della relativa autorizzazione. Chi ne è sprovvisto deve presentare apposita richiesta, così da permettere la corretta contabilizzazione e gestione degli importi dovuti nell’ambito dei flussi dello Special Arrangement.
Dal 1° luglio 2026, inoltre, per tutte le dichiarazioni effettuate con questo sistema deve essere compilato il campo:
“Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment”
indicando il riferimento alla dilazione di pagamento autorizzata.
Si tratta quindi di un dato che non può più essere omesso nelle dichiarazioni interessate.
Garanzia globale anche per Iva e dazio da 3 euro
Tra gli adempimenti richiesti figura anche la disponibilità di una garanzia globale (CGU).
La garanzia deve essere costituita oppure, se già esistente, adeguata in modo da coprire gli oneri doganali derivanti dalle operazioni effettuate.
La copertura deve comprendere sia:
- l’Iva all’importazione;
- il nuovo dazio doganale forfettario di 3 euro.
Per gli operatori già autorizzati sarà quindi necessario verificare che l’importo garantito sia sufficiente rispetto ai nuovi flussi generati dall’e-commerce.
Il dazio da 3 euro aumenta anche la base imponibile IVA
Uno dei chiarimenti più importanti contenuti nell’avviso riguarda proprio il trattamento fiscale del dazio forfettario.
Nelle operazioni effettuate attraverso il codice F49, i 3 euro di dazio devono essere inclusi nella base imponibile sulla quale viene determinata l’Iva all’importazione.
Questo significa che il nuovo prelievo non rappresenta soltanto un costo doganale autonomo, ma incide indirettamente anche sull’ammontare dell’Iva dovuta.
In altre parole, l’Iva viene calcolata tenendo conto anche del dazio applicato alla spedizione.
Come viene contabilizzata l’Iva riscossa
L’Agenzia delle dogane chiarisce inoltre le modalità di contabilizzazione del debito.
La contabilizzazione avviene successivamente alla ricezione della comunicazione relativa all’Iva effettivamente riscossa, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa unionale.
Il meccanismo tiene quindi conto dell’imposta realmente incassata nell’ambito delle operazioni effettuate attraverso lo Special Arrangement.
Perché dal 1° luglio 2026 è cambiato tutto
Le nuove istruzioni si inseriscono nella più ampia riforma delle importazioni e-commerce entrata in vigore il 1° luglio 2026.
La circolare ADM n. 17/2026 aveva già illustrato le conseguenze dell’eliminazione della franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di modesto valore.
Contestualmente è stato introdotto, in via transitoria, un dazio doganale forfettario di 3 euro per ciascun articolo contenuto nelle spedizioni di valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, quando si tratta di vendite a distanza di merci importate.
Il sistema resterà in vigore, secondo la disciplina transitoria, fino al 1° luglio 2028.
Cosa devono controllare ora gli operatori
Per chi opera nell’e-commerce con importazioni da Paesi extra Ue, il nuovo avviso ADM rende quindi necessario verificare immediatamente la propria posizione.
In particolare, chi intende utilizzare lo Special Arrangement deve accertarsi di aver effettuato la comunicazione preventiva tramite Pec, utilizzare correttamente il codice F49, disporre dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento e avere una garanzia globale adeguata.
Particolare attenzione dovrà essere riservata anche al calcolo dell’Iva: il dazio forfettario di 3 euro entra infatti nella base imponibile dell’imposta all’importazione, aumentando di conseguenza l’importo complessivamente dovuto.
Per gli operatori dell’e-commerce, dunque, la riforma avviata il 1° luglio non riguarda soltanto un nuovo dazio: cambia concretamente anche la gestione doganale, finanziaria e fiscale delle importazioni di piccolo valore.


