
Ordinanza di assegnazione crediti con Registro proporzionale
L’atto giudiziario rappresenta il momento conclusivo del procedimento di espropriazione di un credito presso terzi e, poiché ha effetto traslativo, sconta l’aliquota dello 0,5%
Le ordinanze di assegnazione di crediti, emesse dal Tribunale nell’ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, scontano l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5% per effetto degli articoli 6 ed 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 4546 del 28 febbraio 2026.