
Utilizzabilità delle prove estere negli accertamenti bancari
Legittima l'utilizzazione in sede di accertamento tributario di qualsiasi elemento che può avere valore indiziario o presuntivo, anche se è stato acquisito in modo irrituale
In tema di presunzioni bancarie, è sempre ammessa, purché sia garantito il contraddittorio con il contribuente, l’utilizzabilità dei documenti acquisiti tramite canali di collaborazione informativa internazionale, anche se in copia fotostatica e perfino se disconosciuti dalla banca.