Statuto contribuente: il termine di 60 giorni decorre dall’accesso e non dalle indagini bancarie

Il vecchio stand-by di 60 giorni a seguito del verbale di verifica per le osservazioni del contribuente prima dell’avviso di accertamento non si applicava alla conclusione delle indagini finanziarie

Con la pronuncia n. 29088 del 4 novembre 2025, la Corte di cassazione, in tema di garanzie statutarie, è tornata sul comma 7 dell’articolo 12 nella formulazione vigente ratione temporis, chiarendo che il termine di sessanta giorni a disposizione del contribuente per comunicare osservazioni e richieste prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, decorre dall’accesso istruttorio presso i locali dell’interessato e non dalla conclusione della verifica sui conti correnti bancari, in quanto quest’ultima attività non ha natura intrusiva.

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