Validità della cartella di pagamento: sufficienti gli estremi del controllo formale
Costituisce un atto al contempo riscossivo e impositivo che risulta adeguatamente motivato se al suo interno riporta il numero e la notifica della comunicazione bonaria

Con l’ordinanza n. 30835 del 24 novembre 2025 i giudici della Corte di cassazione hanno affermato che, in caso di controllo ai sensi dell’articolo 36 ter del Dpr n. 600/73, la cartella di pagamento assolve al compito di atto sia riscossivo, sia impositivo (cosiddetto atto impo-esattivo), in quanto essa contiene non solo l’indicazione della dichiarazione dei redditi, ma anche la data di notifica della comunicazione degli esiti del controllo suddetto e il relativo numero.