Misura coercitiva: irrilevanza fiscale delle somme percepite
L'Agenzia delle Entrate esclude la tassazione per le penali giudiziali, equiparandone il trattamento a quello del danno emergente in assenza di funzione sostitutiva del reddito

Con la risposta n. 15 del 22 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme versate a titolo di misura coercitiva indiretta, ai sensi dell'articolo 614 bis del Codice di procedura civile, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente.